Cassazione Penale, Ordinanza n. 09674/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il procedimento riguardava una condotta di detenzione di cocaina in quantità non indicata nel testo, accertata all'esito di perquisizione di un veicolo Minicar condotto dall'imputato, con la sostanza rinvenuta occultata nella cavità del cerchione; il giudice di merito aveva ritenuto integrato il reato di detenzione a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. I primi due motivi contestavano, in sostanza, la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una diversa lettura delle prove e una tesi alternativa sul rinvenimento dello stupefacente, asseritamente occultato da soggetti ignoti. Il terzo motivo censurava la mancata esclusione della recidiva, ritenuta invece dai giudici di merito per la pericolosità desunta dai precedenti penali, due dei quali specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e non illogica, fondata sul rinvenimento della cocaina nel veicolo condotto dall'imputato. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla recidiva, evidenziando che la Corte territoriale aveva motivato in modo ragionevole sulla maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali, inclusi due specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice richiamata per qualificare la condotta di detenzione di cocaina in ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione alternativa delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, razionale e non illogica.
- La motivazione del giudice di merito sulla responsabilità è immune da censure di legittimità se valorizza elementi probatori specifici e coerenti, come il rinvenimento della sostanza stupefacente nella disponibilità dell'imputato, e confuta in modo non irragionevole la tesi difensiva alternativa.
- La valutazione della recidiva è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione; è legittimo il suo riconoscimento quando il giudice di merito valorizzi precedenti penali significativi, specie se specifici, come indice di maggiore pericolosità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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