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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08004/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2005, contestando al professionista un reddito non dichiarato di euro 13.113,00, ritenuto derivante da due contratti di locazione immobiliare. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo che i rapporti in questione erano in realtà due contratti di sublocazione stipulati con colleghi e che le somme percepite erano state regolarmente fatturate e già considerate nella dichiarazione dei redditi 2005, anche in compensazione delle spese sostenute. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 26, 67, lett. h, e 71, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, assumendo che la CTR avesse erroneamente qualificato il contribuente come titolare di un diritto reale sugli immobili sublocati e avesse così trascurato il corretto regime fiscale delle somme percepite in sublocazione. Successivamente, però, l'Agenzia delle Entrate depositava memoria comunicando l'annullamento in autotutela integrale dell'avviso di accertamento e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; il contribuente aderiva a tale richiesta, insistendo solo per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché, nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l'intero avviso di accertamento oggetto di causa. Preso atto dell'intervenuto venir meno della materia del contendere e dell'adesione del ricorrente, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, l'atto impositivo viene integralmente annullato in autotutela dall'Amministrazione, viene meno l'interesse alla decisione nel merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza pronuncia sul fondamento dei motivi di ricorso.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese in considerazione dell'esito sostanziale della vicenda processuale e della fase in cui l'annullamento interviene.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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