Cassazione Penale, Sentenza n. 13822/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Sestito avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. Le doglianze principali sono: 1) errata applicazione delle norme sull'inammissibilità per difetto di specificità (artt. 581, comma 1, lett. d), 591 c.p.p. e con riguardo alle nullità per omessa celebrazione del giudizio di appello ex art. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.); 2) contraddittorietà della motivazione della corte territoriale che, pur sostenendo la genericità del motivo, è poi entrata nel merito della questione relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto di merce dotata di placche antitaccheggio), mentre l'atto di appello aveva richiamato un orientamento giurisprudenziale diverso da quello adottato in primo grado; 3) censura sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata considerazione di circostanze favorevoli ai fini delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato i principi di legittimità (Sez. U., n. 8825/2016 - Galtelli) secondo cui l'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata e che la riproposizione di questioni già esaminate in primo grado non rende di per sé inammissibile l'appello. Ha quindi ritenuto che il motivo di appello non fosse generico e che la Corte d'appello avesse errato nel dichiararne l'inammissibilità e nel motivare in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo del giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma richiamata dalla Corte d'appello in tema di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello; la Cassazione precisa che l'onere di specificità dipende dalla specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata e non può essere usato per escludere a priori motivi non genericamente indeterminati
art. 591, comma 1, lett. c) e comma 2 c.p.p.
Norme sul contenuto e sulle modalità del motivo di impugnazione in appello; utilizzate dalla Corte di merito per presidiare la specificità, ma interpretate dalla Cassazione nel senso che la riproposizione di questioni già esaminate in primo grado non determina automaticamente inammissibilità
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p.
Richiamate in relazione a presunte nullità per omessa celebrazione del giudizio di appello; la Corte ha esaminato la questione di nullità e specificità dell'impugnazione nel contesto dell'esame di ammissibilità
artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7 c.p.
Norme del codice penale relative al tentato furto e all'aggravante per esposizione alla pubblica fede: la questione centrale di merito riguardava l'applicabilità dell'aggravante al furto di merce dotata di placca antitaccheggio; la Corte di Cassazione non ha risolto definitivamente il punto di merito, ma ha censurato l'errata gestione da parte della Corte d'appello dell'ammissibilità del motivo che verteva su tale qualificazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 - Galtelli)
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822
Principio interpretato come vincolante: l'appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando manchino effettivamente rilievi critici espliciti e argomentati; la riproposizione di questioni già esaminate in primo grado non è, di per sé, causa di inammissibilità e il giudice d'appello deve rivisitare integralmente i punti di sentenza impugnati
Massime di principio
- L'onere di specificità del motivo di appello è valutato in relazione alla specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata: non ogni richiamo a orientamenti giurisprudenziali diversi costituisce motivo generico
- La riproposizione in appello di questioni già trattate e respinte in primo grado non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; il giudice d'appello deve comunque riesaminare il punto con piena cognizione
- Se la corte territoriale dichiara inammissibile un motivo senza una motivazione conforme ai principi di Cassazione, la decisione di inammissibilità può essere annullata e la causa rimessa per il riesame
- Quando un motivo di appello verte su modifiche di orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito deve valutare la rilevanza di tali orientamenti e non limitarsi a definire la doglianza generica
- Sulle questioni di merito (es. configurabilità di aggravanti come quella relativa alle placche antitaccheggio) la Corte di Cassazione può censurare la valutazione di ammissibilità ma lasciare alla Corte d'appello il pieno riesame del merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13782/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13783/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13784/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13785/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13787/2023 del 03/04/2023
- Sentenza penale · 3 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13788/2023 del 03/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →