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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36148/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La questione difensiva relativa alla rinuncia/revoca del mandato di uno dei difensori è stata ritenuta irrilevante, poiché la notifica dell'avviso di udienza era stata regolarmente eseguita al difensore di fiducia che aveva proposto il ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze aveva confermato la condanna per minaccia. Il ricorso conteneva un solo motivo: pur richiamando formalmente l'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in realtà deduceva doglianze di fatto e, al più, vizi motivazionali. La Corte rileva che tali censure non sono deducibili nel giudizio di legittimità in forza dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis d.lgs. 274/2000, trattandosi di sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace. Era inoltre stata comunicata una rinuncia/revoca del mandato da parte di un difensore, ritenuta irrilevante perché il rapporto processuale si era validamente costituito con la notifica all'altro difensore che aveva sottoscritto il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    norma incriminatrice del reato di minaccia, per il quale era stata confermata la condanna di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    richiamato formalmente dal ricorrente, ma le doglianze concrete erano di fatto o motivazionali, quindi non utilmente riconducibili a tale vizio nei limiti del ricorso.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    preclude la deduzione in cassazione di censure di fatto o di vizi motivazionali nei casi richiamati dalla Corte.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    esclude la deducibilità dei vizi motivazionali avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, non sono deducibili censure che si risolvano in contestazioni di fatto o in vizi motivazionali, anche se formalmente ricondotte a un vizio di violazione di legge.
  • La mera indicazione di una diversa veste giuridica del motivo di ricorso non è sufficiente: occorre che la doglianza sia effettivamente sussumibile nel vizio denunciato e ammissibile secondo le regole speciali del rito.
  • La rinuncia o revoca del mandato di uno dei difensori è irrilevante se il rapporto processuale si è validamente instaurato mediante notifica al difensore di fiducia che ha sottoscritto il ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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