Cassazione Penale, Sentenza n. 35035/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame contro la custodia in carcere disposta dal GIP di Prato per detenzione illecita di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Il ricorrente deduce: 1) erronea esclusione della mera connivenza punibile, essendo ospite da pochi giorni e avendo il coindagato ammesso solo la detenzione di parte della droga; 2) illegittimità del rifiuto degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico), nonostante la disponibilità di due persone ad accoglierlo.
La decisione
Primo motivo rigettato: la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico di Ma sulla base di dati di fatto significativi (quantità rilevante di droga rinvenuta nell'abitazione, parte della sostanza sul comodino del letto occupato dal ricorrente, assenza di spiegazioni in sede di interrogatorio, dichiarazioni spontanee del coindagato). Secondo motivo accolto in parte: la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e rinviato al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio sul punto, richiamando il principio secondo cui gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, possono essere compatibili con la posizione di straniero irregolare e che l'assenza di vincoli parentali non è di per sé motivo sufficiente per escludere la misura alternativa; occorre valutare concretamente l'adeguatezza dell'affidamento e l'idoneità dei sistemi di controllo a garantire le esigenze cautelari. Il ricorso è stato nel resto rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma sostanziale che sanziona la detenzione illecita di stupefacenti; la Corte prende atto che l'imputazione provvisoria è fondata sulla quantità e sulla localizzazione della droga rinvenuta.
Codice di procedura penale, art. 275
Riferimento alle presunzioni previste per taluni delitti; la Corte osserva che, in assenza di tali presunzioni, la valutazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari deve essere motivata e specifica.
Codice di procedura penale, art. 309
Indica la competenza per il nuovo giudizio da affidare al Tribunale di Firenze come disposto dalla Corte.
Codice di procedura penale, art. 94
Norma tecnica richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, Cisse; Sez. 3, Necchi)
Sez. 4, n. 32385 del 30/05/2023; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023
Precedenti che affermano la compatibilità degli arresti domiciliari con il controllo elettronico anche per soggetti stranieri irregolari e la necessità di una motivazione esplicita quando si esclude ogni misura alternativa alla custodia cautelare in carcere.
Massime di principio
- La presenza di ingenti quantitativi di droga nell'abitazione e in prossimità del letto del sospetto costituisce un indizio grave e concreto di detenzione a carico dello stesso, soprattutto se il sospetto non fornisce spiegazioni e si avvale della facoltà di non rispondere.
- Le dichiarazioni spontanee del coindagato che ammette la detenzione di parte della sostanza non escludono automaticamente la responsabilità del ricorrente per la restante droga: occorre valutare la prova materiale e la collocazione della sostanza.
- Per i soggetti stranieri irregolari non è di per sé esclusa l'applicazione degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico; la sola irregolarità amministrativa non giustifica automaticamente la custodia in carcere.
- L'assenza di vincoli familiari o affettivi tra l'imputato e le persone disponibili ad ospitarlo non è sufficiente a escludere gli arresti domiciliari: il giudice deve valutare concretamente l'adeguatezza dell'affidamento e la possibilità di controllo elettronico o altre cautele idonee a garantire le esigenze cautelari.
- Quando non operano presunzioni legali (art. 275 c.p.p.), l'esclusione delle misure alternative alla custodia cautelare deve essere motivata esplicitamente con riferimento a ragioni specifiche che rendano gli arresti domiciliari inadeguati e la custodia in carcere l'unica misura idonea.
- In caso di difetto di motivazione sul punto cautelare, la Corte può annullare l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame fondato sui criteri indicati.
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