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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33194/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia riguarda un appezzamento di terreno in agro di Cefalù, originariamente acquistato nel 1964 da più soggetti in comproprietà e poi rivendicato, in un successivo giudizio del 2005, da alcuni di essi o loro eredi contro chi aveva acquistato il bene nel 1995 da un soggetto che si era dichiarato proprietario per usucapione. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la rivendica e accolto la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti. In appello gli originari attori avevano dedotto, tra l'altro, la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari risultanti dall'antico atto di acquisto del 1964; la Corte d'appello aveva accolto tale censura e rimesso la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio necessario, sostenendo che la riassunzione del giudizio dopo il decesso di una parte sarebbe stata notificata a soggetti non eredi, mentre l'unica erede sarebbe stata la moglie del defunto; (2) nullità della decisione d'appello per non avere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di gravame sulla pretesa nullità di primo grado, assumendo che gli appellanti non fossero soccombenti sulla questione dell'integrazione del contraddittorio; (3) e (4) violazione degli artt. 102 c.p.c., 1158 e 1159 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto necessari, nel giudizio di usucapione, anche i soggetti che avevano acquistato quote del bene oltre cinquant'anni prima, ma che non erano più proprietari, possessori o intestatari catastali al momento della domanda e non avevano contestato il possesso. I resistenti hanno difeso la decisione impugnata, richiamando il principio secondo cui la domanda di usucapione richiede la partecipazione di tutti i comproprietari pretermessi. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e fondati il terzo e il quarto, chiarendo che il litisconsorzio necessario non si estende ai precedenti danti causa che non siano più titolari né possessori del bene alla data della domanda di usucapione e che non abbiano contestato il possesso; la sentenza di usucapione è di mero accertamento e la trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia. È stata quindi cassata la sentenza di appello con rinvio, limitatamente ai motivi accolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i motivi uno e due come inammissibili, ha accolto i motivi tre e quattro, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva imposto l'integrazione del contraddittorio verso soggetti che, pur risultando in un antico atto di acquisto, non erano più proprietari, possessori o intestatari catastali del bene al momento della domanda di usucapione. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il riesame conforme al principio per cui, nell'usucapione, il contraddittorio va integrato solo nei confronti dei soggetti attuali titolari o possessori del bene, non dei precedenti danti causa. L'eccezione di tardività del ricorso è stata rigettata, perché la notifica dell'atto di riassunzione non conteneva la trascrizione integrale della sentenza di annullamento e quindi non faceva decorrere il termine breve per impugnare.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Il contraddittorio necessario va integrato solo nei confronti dei soggetti che, al momento della domanda di usucapione, sono attuali titolari o possessori del bene; non si estende ai precedenti danti causa non più proprietari.

  • art. 300 c.p.c.

    La riassunzione dopo l'interruzione per morte di una parte non consente, di per sé, di rimettere in discussione per la prima volta in cassazione la qualità di eredi dei destinatari della notificazione, se la questione non è stata tempestivamente dedotta nel merito.

  • art. 303 c.p.c.

    La notifica della riassunzione agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto è richiamata come modalità alternativa che non è stata utilizzata nel caso concreto.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve d'impugnazione decorre solo da una valida conoscenza legale della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notifica valida della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione.

  • art. 354 c.p.c.

    La Corte d'appello può dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e disporre il rinvio al giudice di primo grado in caso di pretermessione di litisconsorti necessari.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Censura usata per denunciare violazione di norme sostanziali e processuali sulla necessaria integrazione del contraddittorio e sull'usucapione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Censura usata per dedurre nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del procedimento.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo di gravame è stato reputato infondato perché la parte appellante era soccombente e quindi aveva interesse a censurare la decisione.

  • art. 1158 c.c.

    È richiamato come norma sull'usucapione ordinaria, nel quadro dell'accertamento del possesso utile al maturare dell'acquisto a titolo originario.

  • art. 1159 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta violazione delle norme sull'usucapione e sui presupposti dell'acquisto.

  • art. 2651 c.c.

    La trascrizione della sentenza di usucapione ha funzione di pubblicità-notizia e di continuità delle trascrizioni, non costitutiva.

  • art. 381 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito documentale effettuato nel corso del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione il litisconsorzio necessario riguarda i soggetti che, al momento della domanda, siano attuali proprietari o possessori del bene, oppure comunque coloro che contestino il diritto vantandone uno proprio; non si estende automaticamente ai precedenti danti causa che abbiano ceduto il bene da tempo e non ne abbiano più la disponibilità.
  • La sentenza che accerta l'usucapione ha natura dichiarativa e non costitutiva; la trascrizione prevista dall'art. 2651 c.c. svolge funzione di pubblicità-notizia e di continuità delle trascrizioni, non integra un elemento costitutivo dell'acquisto.
  • La questione relativa alla qualità di erede dei destinatari della riassunzione, quando comporti nuovi accertamenti di fatto e non sia stata dedotta nel giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Perché la notifica di un atto di riassunzione dopo annullamento con rinvio faccia decorrere il termine breve di impugnazione, è necessario che l'atto notifichi integralmente la sentenza di annullamento; la sola trascrizione del dispositivo non è sufficiente.
  • La parte appellante che abbia ottenuto in primo grado una decisione a sé sfavorevole è legittimata a dedurre in appello anche il vizio di mancata integrazione del contraddittorio, poiché rimane soccombente sul capo decisorio che le è sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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