Cassazione Civile, Ordinanza n. 18679/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasceva da più rapporti bancari intrattenuti tra il 1992 e il 2001: il cliente deduceva addebiti illegittimi su diversi conti correnti, la nullità di alcuni rapporti per difetto di forma scritta, l’illegittimità di interessi ultralegali, di variazioni sfavorevoli del tasso, di capitalizzazione trimestrale, di commissioni di massimo scoperto, di addebiti valuta non corretti e, inoltre, l’applicazione di interessi usurari sulle rate scadute di un mutuo fondiario. Il tribunale aveva respinto in parte le domande di nullità ma, sulla base di CTU, aveva ricalcolato alcuni saldi di conto corrente e aveva ritenuto usurari solo gli interessi di un trimestre del mutuo. La corte d’appello aveva respinto integralmente l’appello del cliente. In cassazione il ricorrente proponeva otto motivi: 1) nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per indeterminatezza; 2) violazione dell’onere della prova sulla prescrizione delle rimesse solutorie; 3) violazione delle regole sul disconoscimento di copia fotostatica del contratto; 4) nullità per difetto di forma di conti tecnici di anticipazione e s.b.f.; 5) insufficienza degli estratti conto e violazione dell’onere probatorio sul saldo del conto ipotecario; 6) nullità della clausola sugli interessi del conto ipotecario e ultrapetizione/inammissibilità della questione in appello; 7) errata applicazione della prescrizione alle rimesse solutorie nel conto ipotecario, con effetti sul saldo riconvenzionale della banca; 8) illegittimità dell’anatocismo applicato dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000, perché richiedeva una specifica pattuizione non sostituibile dal mero meccanismo regolamentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi sette motivi e ha accolto l’ottavo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese. La ratio dell’accoglimento è stata l’errore della corte territoriale nel ritenere legittima l’introduzione della capitalizzazione degli interessi in base alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 senza una specifica pattuizione contrattuale, secondo un orientamento di legittimità richiamato dalla stessa Corte di cassazione.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la determinabilità della clausola di commissione di massimo scoperto; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito
invocato per sostenere la nullità della commissione di massimo scoperto e di altre clausole; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure che lo richiamavano, salvo il tema dell’anatocismo post-delibera CICR
la Corte ha ribadito che l’eccezione di prescrizione può essere allegata dal creditore con la sola deduzione dell’inerzia del titolare e della volontà di avvalersene; inoltre la norma rileva quando il giudice decide in base al mancato assolvimento dell’onere probatorio, non quando procede a un accertamento di fatto
richiamato per il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza
richiamato per sostenere la nullità per difetto di forma di alcuni conti tecnici di anticipazione e s.b.f.; la censura è stata respinta perché la corte territoriale li aveva qualificati come conti tecnici dipendenti da altro rapporto e perché mancava interesse alla doglianza
invocato in relazione alla forma e validità dei contratti bancari, ma senza esito favorevole al ricorrente
richiamato dal ricorrente nella prospettazione di nullità per difetto di forma scritta dei rapporti bancari
richiamato in relazione alla dedotta mancata contestazione delle risultanze della CTU; la censura è stata assorbita/inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato più volte per lamentare nuove eccezioni o domande in appello; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze e, per una di esse, ha rilevato anche carenza di interesse
invocato per denunciare ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura non è stata accolta
richiamato sulla prescrizione delle rimesse solutorie e sulla domanda riconvenzionale della banca; il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 2 Delibera CICR 9 febbraio 2000
la Corte ha affermato che la capitalizzazione post-delibera non poteva ritenersi validamente inserita nel contratto senza una specifica pattuizione
art. 7 Delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamato insieme all’art. 2 della delibera per contestare la legittimità dell’anatocismo successivo al 2000; la Corte ha accolto la censura
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895
citata per il principio sull’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente
Cass. 2 maggio 2019, n. 11543
richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di parte degli estratti conto, il saldo può essere ricostruito con altri mezzi di prova idonei
Cass. 4 aprile 2019, n. 9526
richiamata in tema di ricostruzione del saldo bancario con prove ulteriori rispetto agli estratti conto completi
Cass. 1 giugno 2018, n. 14074
richiamata per la legittimità del ricorso alla consulenza tecnica contabile ai fini della ricostruzione del saldo
Cass. 15 marzo 2016, n. 5091
richiamata in tema di accertamento tecnico contabile sul conto corrente
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187
richiamata per la possibilità di usare un consulente d’ufficio nel ricostruire il rapporto bancario
Cass. 19 maggio 2020, n. 9140
richiamata come precedente secondo cui l’introduzione della capitalizzazione ex delibera CICR richiede una specifica pattuizione
Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420
richiamata a sostegno del medesimo principio sulla necessità di una specifica pattuizione per l’anatocismo post-delibera CICR
Massime di principio
- In materia di commissione di massimo scoperto, la censura di nullità per indeterminatezza non è ammissibile se il giudice di merito ha accertato in fatto la presenza di criteri sufficientemente individuabili di percentuale, base di calcolo e periodicità, poiché in cassazione non è consentito rivalutare tale accertamento.
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, l’eccezione di prescrizione del credito del correntista può essere validamente allegata dal convenuto mediante la sola deduzione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza indicare necessariamente le singole rimesse solutorie ritenute prescritte.
- La mancanza di parte degli estratti conto non impedisce la ricostruzione del saldo del rapporto bancario: il giudice può utilizzare altri elementi di prova idonei e può avvalersi di una consulenza tecnica contabile per rideterminare il dare-avere.
- La doglianza sulla violazione dell’onere della prova è pertinente solo quando il giudice abbia deciso attribuendo le conseguenze della mancata prova alla parte onerata; non ricorre, invece, quando la decisione si fonda su un accertamento di fatto compiuto con gli elementi disponibili.
- L’introduzione della capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 richiede una specifica pattuizione contrattuale: il meccanismo regolamentare non basta, da solo, a integrare validamente la clausola anatocistica.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: quando si contestano disconoscimenti di copie, nuove domande o eccezioni, occorre riportare con precisione gli atti e spiegare l’incidenza concreta della violazione sul decisum, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se il giudice di appello fonda la decisione su una ratio autonoma di carenza di interesse, il ricorrente deve confrontarsi con tale ratio; in difetto, il motivo è inammissibile per mancata attinenza al decisum.
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