Cassazione Penale, Sentenza n. 35808/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: sarebbe stata omessa ed errata valutazione del materiale documentale idoneo, secondo la difesa, a dimostrare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso (continuazione) tra reati estorsivi giudicati con sentenza del 5 dicembre 2018 e il reato associativo per il quale il Di Matteo è stato condannato con sentenza del 16 aprile 2020. La difesa sostiene che le condotte estorsive, pur iniziando prima dell'accertata partecipazione all'associazione mafiosa, si sarebbero protratte successivamente e che altri atti (decreto di misure di prevenzione 2016, sentenza di assoluzione 2012, informative, dichiarazioni di collaboratori) dimostrerebbero l'esistenza di adesione ed intraneità al sodalizio già in epoca anteriore, nonché l'opportunità, in sede esecutiva, di retrodatare o valorizzare la durata delle condotte ai fini della valutazione della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, improponibilità in questa sede e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'Appello si sia conformata al dictum della sentenza di annullamento precedente, abbia colmato le lacune motivazionali e abbia dato una motivazione razionale circa l'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti estorsivi del 2000-200X e il reato associativo riconosciuto a decorrere dal dicembre 2012, soprattutto in ragione dell'ampio iato temporale. La Corte ha inoltre affermato che, nella fase esecutiva, il riconoscimento della continuazione deve basarsi esclusivamente sugli elementi accertati nelle sentenze irrevocabili e non può fondarsi su provvedimenti non definitivi (decreti di prevenzione, sentenze di assoluzione, atti investigativi non confluiti in sentenza). I motivi nuovi depositati sono stati dichiarati inammissibili per violazione del termine previsto dall'art. 611 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in presenza del vincolo della continuazione; applicato dalla Corte d'appello nella valutazione del complesso sanzionatorio
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata quale titolo di doglianza: censura di omessa o erronea valutazione della prova documentale; la Corte ha ritenuto la censura generica e improponibile per tentativo di rivalutazione dei fatti
Disciplina applicabile alla dichiarazione della continuazione nella fase esecutiva; richiede verifica rigorosa di elementi concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione iniziale) e vincola il giudice dell'esecuzione all'apprezzamento dei soli elementi contenuti nelle pronunce irrevocabili
Prevede il termine di 15 giorni liberi antecedenti l'udienza per il deposito dei motivi nuovi; i motivi nuovi depositati oltre tale termine sono inammissibili
Stabiliscede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui le spese e la possibile condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre sezioni)
Sez. U n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) e altre massime richiamate
Principi richiamati circa la nozione di reato continuato: occorre dimostrazione di una programmazione iniziale delle condotte successive e la mera reiterazione di reati della stessa specie o la presenza di qualche elemento omogeneo non sono sufficienti per riconoscere la continuazione
Massime di principio
- Nella fase esecutiva il riconoscimento della continuazione deve basarsi esclusivamente sugli elementi accertati nelle sentenze irrevocabili: provvedimenti non definitivi, misure di prevenzione o sentenze di assoluzione difficilmente possono essere valorizzati per unificare reati sotto il vincolo della continuazione
- Per dichiarare la continuazione è necessario dimostrare la programmazione iniziale delle condotte successive: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, sistematicità e linee essenziali di pianificazione, non la semplice somiglianza o ripetizione di reati
- Un ampio iato temporale tra reati (es. fatti estorsivi iniziati molti anni prima e adesione al sodalizio riconosciuta solo successivamente) è un indice forte contrario al riconoscimento della continuazione, salvo elementi probatori forti e specifici
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata: richieste vaghe o generiche che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- I motivi nuovi devono essere depositati nei termini previsti dall'art. 611 c.p.p.; il loro deposito tardivo comporta inammissibilità e rifiuto della loro valutazione
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