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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39687/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto del riesame sull'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari a Mezzasalma per il delitto di estorsione pluriaggravata tentata (capo 4), in concorso con Giuseppe Tasca). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) travisamento degli elementi probatori e illegittima valutazione della presenza e del ruolo di Tasca (incidenza sulla intimidazione); 2) errata qualificazione giuridica della condotta e richiesta di riqualificazione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) sulla base dell'esistenza di un rapporto obbligatorio/credito; 3) violazione del principio della domanda cautelare e carenza di motivazione individualizzata sulle esigenze cautelari, con censura della valutazione cumulativa e non specifica rispetto alla posizione del ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato rigettato come censura di merito/ricostruzione fattuale non sindacabile in Cassazione: la motivazione del giudice di merito sulla partecipazione di Tasca all'incontro e sul valore intimidatorio è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha censurato la valutazione del Tribunale circa l'inesistenza del credito e l'errata attribuzione al ricorrente dell'onere di provare l'esistenza del credito; la vicenda dovrà essere riesaminata tenendo conto della distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e del criterio probatorio relativo allo stato d'animo dell'agente. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte fondato: non sussiste nullità per omessa domanda del Pubblico Ministero, né una valutazione puramente cumulativa, ma l'ordinanza di riesame non ha formulato una sufficiente valutazione individualizzata e attuale delle esigenze cautelari (in particolare alla luce del decorso temporale e dell'assenza di elementi concreti che colleghino rapporti amicali a cointeressenze criminali). Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale per una nuova valutazione nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per chiedere la riqualificazione della condotta da estorsione ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte richiama i criteri delle Sezioni Unite secondo cui la distinzione dipende dall'elemento psicologico (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa) e dalla ragionevolezza della convinzione di avere un diritto.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di estorsione; applicata nella imputazione originaria (estorsione pluriaggravata tentata). La Corte conferma la necessità di valutare la sussistenza dell'elemento della costrizione e della consapevolezza dell'ingiustizia per distinguere dall'art. 393 c.p.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nella cornice della tipicità e dell'azione tentata rispetto al reato di estorsione (norma sul tentativo); la Corte osserva che l'aggravante e la forma tentata non escludono l'esame delle esigenze cautelari.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme su cui si fondano censure di violazione di legge e vizi di motivazione; attiene ai doveri di motivazione delle decisioni giudiziarie e alla revisione in sede di legittimità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma menzionata nel ricorso (censura sulla motivazione); collocata nel quadro delle disposizioni procedurali rilevanti per le misure cautelari e per il riesame, richiamata dalla difesa come presunta violata.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e ai limiti del sindacato sulla valutazione delle prove in sede di legittimità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla motivazione e all'irritualità di deduzioni in sede cautelare; la Corte verifica che non sussista nullità per omessa domanda cautelare.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulle presunzioni relative in ordine alle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ribadisce che, pur sussistendo la presunzione relativa (anche per il reato aggravato ex art. 416-bis.1), il giudice deve comunque motivare e valutare individualmente le esigenze cautelari.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante di rilevanza ai fini cautelari (reati assistiti da presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari); citata per spiegare il contesto di applicazione della presunzione, pur riconoscendo l'assenza di gravità indiziaria per il reato associativo nel caso concreto.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale (Sez. U) sulla configurabilità del concorso nel reato di esercizio arbitrario: il terzo può concorrere purché persegua la stessa finalità del creditore; se il terzo agisce per proprio profitto, la condotta può configurare estorsione.

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari la sindacabilità è limitata a questioni di diritto e a vizi manifesti della motivazione: ricostruzioni di fatto e valutazioni probatorie sono di norma non rilevabili.
  • La distinzione tra estorsione (art. 629) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) dipende dall'elemento psicologico: occorre accertare se l'agente fosse consapevole dell'ingiustizia della pretesa o ragionevolmente convinto di avere un diritto; questa valutazione richiede un adeguato esame probatorio.
  • L'assenza di un titolo formale che attesti un credito non esclude a priori l'esistenza di una pretesa creditoria; il pubblico ministero deve dimostrare l'inesistenza del credito se ne deduce rilevanza ai fini di qualificazione del reato.
  • Quando si applicano misure cautelari devono essere motivate in modo individualizzato e attuale: la mera premessa generale o la motivazione apparente non sono sufficienti, soprattutto se i fatti sono remoti nel tempo; il giudice deve spiegare perché la presunzione relativa delle esigenze cautelari non è vinta.
  • La partecipazione o la presenza di terzi (es. esponenti di clan) può aggravare il profilo intimidatorio, ma tale incidenza deve essere provata e ricostruita con motivazione non manifestamente illogica.
  • Le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità forniscono criteri guida fondamentali (sull'elemento psicologico, sul concorso di persone e sul riparto dell'onere della prova) che il giudice deve considerare quando valuta la qualificazione del fatto e l'adeguatezza della misura cautelare.

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