Cassazione Civile, Ordinanza n. 32265/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società privata accreditata, in proprio e quale incorporante di altre società del medesimo gruppo, aveva adito il TAR per ottenere l'annullamento di note della ASL con le quali era stata comunicata la chiusura di procedimenti di recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2010 e, contestualmente, era stato intimato il pagamento di somme ritenute dovute a tale titolo. La ASL, costituitasi nel giudizio amministrativo, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia appartenesse al giudice ordinario, poiché le note impugnate non avrebbero esercitato poteri autoritativi, limitandosi a dare attuazione a precedenti atti non impugnati di regressione tariffaria e a quantificare, con mere operazioni contabili, il corrispettivo spettante. I motivi del regolamento denunciavano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, invocando il criterio del petitum sostanziale e la disciplina del riparto ex art. 133 c.p.a., con riferimento alle controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi. La struttura resistente nel giudizio di legittimità non è descritta nel testo con difese specifiche in questa sede, mentre il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento preventivo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la lite riguardasse non la legittimità di atti autoritativi di programmazione sanitaria o di determinazione dei tetti di spesa, ma solo la debenza e la quantificazione di somme richieste a titolo di saldo amministrativo contabile relativo all'anno 2010, cioè un profilo meramente patrimoniale del rapporto tra ASL e struttura accreditata. Le censure della società privata miravano infatti a contestare il modo e il tempo del recupero tariffario, il difetto di motivazione, l'affidamento e la tardività della pretesa, senza investire gli atti a monte che avevano fissato i criteri della regressione tariffaria. La Corte ha quindi ritenuto che, in tale assetto, gli atti della ASL avessero natura paritetica e che la controversia ricadesse nella giurisdizione ordinaria. Le spese della fase sono state rimesse al giudice competente.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del regolamento
richiamato per la trattazione camerale del regolamento
norma decisiva per il riparto: le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi restano al giudice ordinario se non implicano esercizio di poteri autoritativi o controllo della concessione
richiamato come base del regolamento preventivo di giurisdizione
artt. 102 e 113 Cost.
invocati come parametri del corretto riparto di giurisdizione
art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
richiamato a sostegno del criterio di riparto tra giudice ordinario e amministrativo
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta in giudizio, non alla sola formulazione formale delle domande.
- Nelle controversie tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata la giurisdizione esclusiva amministrativa opera quando sia in discussione l'esercizio di poteri autoritativi di programmazione o di determinazione del rapporto concessorio; resta invece al giudice ordinario la lite che abbia contenuto meramente patrimoniale e riguardi la concreta debenza o quantificazione di corrispettivi.
- Le controversie sui corrispettivi dovuti a strutture accreditate appartengono al giudice ordinario quando il thema decidendum si esaurisce nella verifica dell'an e del quantum del credito, mediante operazioni di calcolo e applicazione di criteri già stabiliti, senza necessità di scrutinare la legittimità dell'atto autoritativo presupposto.
- La deduzione di censure su motivazione, affidamento, tardività o modalità di recupero della somma non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa se tali doglianze investono soltanto l'attività paritetica di quantificazione del corrispettivo e non l'esercizio di poteri pubblicistici.
- rami/secondo_specifica? qui no
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