Cassazione Penale, Sentenza n. 19335/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado sostenendo: 1) violazione dell'art. 9 c.p. per difetto di giurisdizione italiana, poiché i fatti (maltrattamenti e lesioni) sarebbero stati commessi interamente ad Amman e l'imputato non si trovava in Italia al momento dell'esercizio dell'azione penale; l'elezione di domicilio non potrebbe sostituire la presenza fisica richiesta dalla norma; 2) contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, posto che l'imputato aveva versato €10.000 alle parti lese e garantiva un certo standard di vita alla famiglia in Giordania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla giurisdizione (art. 9 c.p.) ha confermato che la condizione di procedibilità — la presenza del cittadino in Italia dopo la commissione del fatto — deve sussistere già al momento dell'esercizio dell'azione penale; è però sufficiente che la presenza si sia verificata prima della richiesta di rinvio a giudizio e può essere anche transitoria. Nel caso concreto la Corte d'appello ha correttamente ritenuto dimostrata la presenza dell'imputato in Italia (elezione di domicilio, contatto telefonico in novembre 2014, identificazione e fermo allo scalo aereo di Villafranca il 30/09/2014 e comparizione davanti al Tribunale il 03/10/2014). Sulle attenuanti generiche la Cassazione ha ritenuto motivata la valutazione della Corte d'appello: il versamento di €10.000 non era idoneo a compensare la gravità, la durata pluriennale e il numero delle vittime (cinque, quattro minorenni) delle condotte, così da giustificare il diniego. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili per complessivi €3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9 cod. pen. (delitto comune del cittadino all'estero)
"il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato."
La Corte interpreta la presenza nel territorio dello Stato come condizione di procedibilità: per i delitti puniti con reclusione inferiore al minimo a tre anni (come il caso) la perseguibilità resta subordinata alla presenza del cittadino in Italia dopo la commissione del reato; tale presenza deve essersi verificata prima dell'esercizio dell'azione penale (prima della richiesta di rinvio a giudizio) ma può essere anche transitoria.
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti in famiglia)
Riferimento alla fattispecie di reato per la quale è stata rideterminata la pena in appello (pena confermata sub iudice dalla Cassazione nei suoi effetti), usata come contesto per applicare la disciplina sull'azione penale del cittadino che ha commesso il reato all'estero.
art. 161 cod. proc. pen. (elezione di domicilio)
L'elezione di domicilio può concorrere a provare la presenza del cittadino in Italia ai fini della procedibilità; non è esclusa la rilevanza di una presenza transitoria o occasionale documentata da altri elementi.
art. 129 e 345 cod. proc. pen. (momento di riferimento dell'azione penale)
Sono richiamati per precisare che il momento processuale rilevante per valutare la presenza del cittadino è quello dell'esercizio dell'azione penale (o comunque prima della richiesta di rinvio a giudizio).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (condanna alle spese del procedimento)
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (protezione dati)
Richiesto l'omissis delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Per i delitti commessi all'estero da cittadini italiani la giurisdizione italiana richiede la presenza del colpevole in Italia dopo la commissione del reato: tale presenza è una condizione di procedibilità e deve essersi verificata prima dell'esercizio dell'azione penale (prima della richiesta di rinvio a giudizio).
- La presenza richiesta può essere anche transitoria, occasionale e non necessariamente indicativa di un radicamento stabile sul territorio; l'elezione di domicilio e altri elementi fattuali (identificazione in aeroporto, comparizione davanti alle autorità, contatti attestabili) possono concorrere a provarla.
- Se la presenza si è verificata prima dell'esercizio dell'azione penale, un successivo allontanamento non elimina la procedibilità già maturata; al contrario, l'assenza al momento dell'esercizio dell'azione penale senza prova di una presenza anteriore comporta difetto di giurisdizione.
- In tema di attenuanti generiche, il versamento di somme a titolo risarcitorio non determina automaticamente la concessione delle attenuanti: il giudice valuta la congruità del ristoro rispetto alla gravità, alla durata e al numero delle vittime e deve motivare in modo adeguato sul punto.
- La qualifica di «condizione di procedibilità» implica che la sua eventuale carenza non incida sul criterio di punibilità (e sulla prescrizione) ma sulla possibilità di procedere; la verifica tempestiva di tale condizione è rilevante già nelle prime fasi processuali (anche per misure cautelari).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19147/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19148/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19150/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19151/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19154/2023 del 08/05/2023
- Sentenza penale · 8 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19155/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →