Cassazione Civile, Ordinanza n. 24156/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente che aveva prestato servizio presso un Centro Provinciale Handicappati di Foggia, era poi transitata nel 1988 nel ruolo speciale con qualifica di educatrice presso l'originaria USL, poi succeduta dall'ASL. La lavoratrice chiedeva l'accertamento dell'applicabilità del CCNL Comparto Sanità dal 1.1.1992 e, dal 1.9.2001, dell'inquadramento nella categoria D, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e di alcune indennità professionali; in subordine chiedeva il riconoscimento dell'indennità di tempo potenziato e del premio di produttività previsti dal d.P.R. n. 333/1990; inoltre domandava il riconoscimento degli scatti di anzianità, riservandosi la quantificazione. La Corte d'appello ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo gli scatti biennali di anzianità secondo il trattamento economico del personale degli enti locali, con decorrenza dal 1.1.1995, ritenendo che da tale data soltanto fosse sorta la legittimazione passiva dell'ASL subentrata alla USL. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla domanda relativa al CCNL Sanità, e violazione/falsa applicazione dell'art. 9 d.P.R. n. 44/1990 e dell'art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, sostenendo che la disciplina invocata aveva soppresso gli aumenti del RIA dal 31.12.1990 e dunque prima dell'inizio del rapporto controverso. La ricorrente, però, non ha specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla disparità di trattamento tra lavoratori del C.P.H. e dipendenti del servizio sanitario nazionale e sulla mancata prova, a carico dell'ASL, di oggettive e trasparenti giustificazioni del trattamento differenziato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che la censura fosse inammissibile perché la ricorrente non aveva riportato in modo specifico nel ricorso gli atti processuali rilevanti né dimostrato di avere tempestivamente dedotto la nullità in appello; inoltre, il preteso vizio riguardava la sentenza di primo grado e non poteva essere prospettato per la prima volta in cassazione. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 9 d.P.R. n. 44/1990 e dell'art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, la censura è stata ritenuta inammissibile perché inconferente rispetto alla ratio decidendi: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sul principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici e sull'assenza di prova di ragioni oggettive del trattamento differenziato, profilo non attaccato specificamente nel ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e che nel ricorso per cassazione siano riportati in modo specifico gli atti processuali rilevanti; il vizio non è rilevabile d'ufficio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di omessa pronuncia integra un vizio processuale che, per essere scrutinabile, deve essere autosufficiente e specificamente illustrato.
Le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione e devono essere dedotte nei gradi di merito utili, non potendo essere introdotte per la prima volta in cassazione.
Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione delle ragioni di censura in modo idoneo a criticare la decisione impugnata; se manca la critica alla ratio decidendi, il motivo è inammissibile come non motivo.
art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990
La ricorrente invocava questa disposizione per escludere il diritto agli scatti o agli aumenti di anzianità, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione perché la censura era inconferente rispetto alla ratio della decisione impugnata.
art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000
La ricorrente la richiamava per sostenere la soppressione degli aumenti del RIA dal 31.12.1990; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione effettiva della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già svolte nei gradi di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede una puntuale allegazione nel ricorso degli atti e dei passaggi processuali in cui la domanda o eccezione è stata proposta, secondo un criterio di autosufficienza stringente.
- Una nullità della sentenza di primo grado, se non dedotta come specifico motivo di appello, non può essere prospettata per la prima volta nel giudizio di cassazione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un principio autonomo, come la parità di trattamento tra categorie di dipendenti pubblici e la mancata prova di giustificazioni oggettive, è irrilevante censurare solo norme diverse che non attaccano quel fondamento decisorio.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il ricorrente renda immediatamente verificabili le questioni processuali dedotte, senza demandare alla Corte una ricerca autonoma degli atti.
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