Cassazione Civile, Ordinanza n. 31680/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia, per come emerge dal testo, riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. La Corte non entra nel merito delle censure, perché rileva d'ufficio un vizio preliminare del ricorso: la mancata esposizione sommaria dei fatti, richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorso è ritenuto inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza dover attingere ad altre fonti o agli atti del fascicolo, neppure alla sentenza impugnata. Il ricorrente aveva quindi impugnato la decisione di appello, ma il gravame è stato bloccato per difetto del requisito formale di contenuto-forma.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il ricorso non contiene un'esposizione sommaria dei fatti idonea a far comprendere alla Corte la vicenda sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti. Conseguentemente, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il requisito è un requisito di contenuto-forma a pena di inammissibilità e deve consentire alla Corte di cassazione una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti, neppure alla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo previsto dalla norma.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in coordinamento con l'art. 13, comma 1-quater, per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, tale da rendere intellegibili le censure senza bisogno di consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- La mancanza dell'esposizione dei fatti richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso, poiché il requisito assolve a una funzione sostanziale di comprensibilità dell'impugnazione e non a un formalismo meramente rituale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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