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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10761/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Del Vivo, condannato con pena residua e già collaboratore di giustizia, aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen. e art. 16-nonies legge n.82/1991). Il Tribunale di sorveglianza rigettò l'istanza valorizzando l'elevata caratura criminale del richiedente, la sopravvenuta condanna per omicidio (sentenza 27/10/2022), i risultati dell'osservazione penitenziaria (personalità descritta come infantile e carente di revisione critica), dubbi sull'attendibilità e completezza della collaborazione (specialmente rispetto all'omicidio), la commessa violenza durante periodi di misura alternativa e precedenti evasioni. Del Vivo impugnò sostenendo contraddittorietà e illogicità della motivazione, la mancata considerazione degli elementi positivi (anni di arresti domiciliari senza violazioni, parere favorevole della D.N.A., contributo collaborativo duraturo) e l'erroneo parametro applicato (richiesta di un ravvedimento elevato in termini di art.176 cod. pen. anziché della nozione più contenuta prevista per la collaborazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato profili di manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale: il giudice di merito ha ridimensionato impropriamente il contributo collaborativo, ha argomentato apoditticamente la mancata attendibilità e incompletezza della collaborazione nonostante elementi che ne attestano l'utilizzo e il riscontro in procedimenti penali, e ha applicato in pratica una nozione di "ravvedimento" più rigorosa e ampia (quella prevista per la liberazione condizionale) rispetto a quella richiamata dall'art.16-nonies. La Corte ha inoltre osservato che non sono stati adeguatamente valutati il lungo periodo di arresti domiciliari senza violazioni, il parere favorevole della D.N.A. e la documentata rottura dei legami con l'ambiente criminale. Per tali ragioni il ricorso è stato accolto e l'ordinanza impugnata è stata annullata (pronuncia di cassazione con accoglimento).

Norme richiamate

  • art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. legge 15 marzo 1991, n. 82 (come modificato)

    "nei confronti delle persone condannate ... le quali abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione ... la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'art.47-ter Ord. pen. sono disposte ... sempre che sussista il 'ravvedimento' e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva"

    La Corte interpreta il "ravvedimento" richiesto dall'art.16-nonies come un definitivo e irreversibile distacco dalla vita anteatta, valutabile in termini di ragionevole probabilità e graduato rispetto al beneficio richiesto; non va confuso con il più stringente "sicuro ravvedimento" dell'art.176 cod. pen.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Norma richiamata quale disciplina della detenzione domiciliare; l'art.16-nonies permette deroghe e facilitazioni per i collaboratori purché sussista il ravvedimento e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

  • art. 176 cod. pen.

    Citato in comparazione: art.176 richiede un "sicuro ravvedimento" per la liberazione condizionale; la Corte osserva che tale standard non può essere automaticamente esteso alle misure agevolate previste dall'art.16-nonies, pena vanificare la gradualità dei benefici.

  • art. 51, comma 3-bis e art. 371-bis, cod. proc. pen. (menzionati nel richiamo normativo)

    Richiamati tra i delitti ai quali può applicarsi il regime speciale di cui all'art.16-nonies; servono a definire l'ambito soggettivo della norma.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento: la mancata conferma delle dichiarazioni di Del Vivo da riscontri esterni non può essere automaticamente addebitata al collaboratore ove sia stata già rilevata efficacia delle sue dichiarazioni in altri procedimenti.

Massime di principio

  • Il requisito del "ravvedimento" per i collaboratori non si presuppone automaticamente con la sola collaborazione: occorrono ulteriori elementi specifici che, anche in termini di ragionevole probabilità, attestino il definitivo distacco dalla vita criminale.
  • La valutazione del ravvedimento deve essere globale e graduata rispetto al beneficio richiesto: non è lecito applicare il più stringente standard previsto per la liberazione condizionale (art.176) a misure meno favorevoli come permessi premio o detenzione domiciliare previste dall'art.16-nonies.
  • Il Tribunale deve motivare logicamente e considerare tutti gli elementi in atti, bilanciando i comportamenti positivi (lunga permanenza agli arresti domiciliari senza violazioni, pareri favorevoli di D.N.A. e servizi di protezione, utilizzo delle dichiarazioni per condanne in altri procedimenti) con gli elementi negativi (nuove condanne, osservazioni carcerarie, gravità dei precedenti). Motivazioni apodittiche o contraddittorie sono suscettibili di annullamento in sede di legittimità.
  • Le dichiarazioni del collaboratore che hanno prodotto riscontri giudiziari (es. posto a fondamento di condanne in altri processi) costituiscono elemento rilevante di attendibilità e di interruzione dei legami con l'ambiente criminale.
  • I rapporti disciplinari e la condotta durante misure alternative svolgono ruolo significativo nella prognosi di affidabilità: anni di arresti domiciliari senza infrazioni sono fattore positivo da valutare concretamente.
  • L'osservazione penitenziaria è importante ma non può escludere a priori altri riscontri positivi; deve essere contestualizzata e pesata insieme ad altri elementi empirici e documentali.

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