Cassazione Penale, Sentenza n. 10743/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame sostenendo: 1) violazione degli artt. 280, commi 1 e 4, c.p.p. per carenza delle condizioni generali per la custodia cautelare (gravità del fatto e pericolosità del soggetto), con particolare censura per la mancata valutazione corretta della possibile riconduzione della condotta alla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, lamentando l'assenza di elementi concreti, attuali e proporzionati a giustificazione della misura; 3) violazione dell'art. 274 lett. a) c.p.p. per assenza di adeguata motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio, posto che il rifiuto di ammettere gli addebiti non giustifica di per sé tale pericolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e carenza di confronto puntuale con il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame e il GIP avessero adeguatamente motivato: gli operanti avevano assistito alla cessione in flagranza di una dose (0,2 g) e, a seguito di perquisizione, era stato rinvenuto nel borsello dell'indagato un totale di 41 bustine preconfezionate per complessivi 20 g di cocaina, bilancino intriso di sostanza, 11.000 euro in contanti di vario taglio, 500 bustine identiche presso l'abitazione e una pistola tipo scacciacani. Sulla base di questi elementi è stata esclusa l'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 e ravvisata la finalità di spaccio e il grado di inserimento in una rete di commercianti di droga. Le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, sono state ritenute sussistenti e adeguatamente motivate; tuttavia il PM aveva chiesto la custodia in carcere e il giudice aveva poi disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura ritenuta proporzionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale in ordine al tipo di decisione resa dal Tribunale del riesame.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Il giudice ha escluso l'applicabilità della causa di lieve entità del comma 5 ritenendo necessaria una valutazione complessiva di mezzi, modalità, qualità e quantità e ha ritenuto che le dosi confezionate, le bustine, il bilancino e il denaro indichino finalità di spaccio e non la lieve entità.
art. 280 cod. proc. pen.
Riferito nelle doglianze come norma sulle condizioni generali per la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia contestato specificamente la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 274 cod. proc. pen.
Le censure su esigenze cautelari di inquinamento probatorio (lett. a) e di pericolo di reiterazione (lett. c)) sono state ritenute generiche; il Tribunale aveva motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione con elementi concreti (materiale da confezionamento, bilancino, denaro, assenza di reddito).
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che il controllo in Cassazione è limitato a verificare la presenza di motivazione non manifesta illogica o violazione di norme, non a rivedere i fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Citato con riferimento alla declaratoria di inammissibilità e alla possibilità di non ravvisare assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La qualificazione della fattispecie come 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 richiede un'apprezzamento complessivo di tutte le circostanze (quantità, confezionamento, strumenti, denaro, modalità): bustine preconfezionate, bilancino e ingenti somme in contanti favoreggiano l'interpretazione di finalità di spaccio.
- Nel sindacato di legittimità sulle misure cautelari la Corte di Cassazione verifica solo la conformità della motivazione ai canoni di logicità e di diritto; non sostituisce la valutazione dei giudici di merito sugli indizi e sulle prove.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio) devono essere fondate su elementi concreti e attuali; la presenza di materiale da confezionamento e una consistente disponibilità di denaro possono legittimare il giudice a ritenere il rischio di reiterazione.
- Un ricorso generico che non confronti punto per punto la motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile; la difesa deve svolgere una critica argomentata delle valutazioni del giudice di merito.
- Misure alternative al carcere, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, possono essere ritenute idonee se il giudice ritiene che servano a recidere i contatti dell'indagato con l'ambiente esterno e a prevenire la reiterazione.
- La semplice negazione delle accuse da parte dell'indagato non basta a dimostrare l'assenza di pericolo di inquinamento probatorio; il giudice deve esplicitare le ragioni che collegano elementi concreti al rischio probatorio.
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