Cassazione Penale, Sentenza n. 10742/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto del 10/12/2024 con cui il P.M. presso il Tribunale di Sulmona aveva disposto il sequestro probatorio della somma di euro 11.000 in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1970. Il ricorrente denunciava l'assenza totale di motivazione sulle finalità probatorie e l'insufficienza del quadro indiziario, non essendo provato il nesso di inerenza tra la somma sequestrata e il reato, e sosteneva che il giudice del riesame dovesse verificare l'effettività e completezza della motivazione senza poterla integrare autonomamente
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il sequestro probatorio era stato infatti convertito in sequestro preventivo dal GIP del Tribunale di Sulmona con provvedimento depositato il 23/12/2024, antecedente all'ordinanza impugnata, per cui l'impugnazione del sequestro probatorio ha perso efficacia e le doglianze devono essere rivolte al provvedimento di conversione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ha adottato la motivazione semplificata
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1970
art. 73 d.P.R. n. 309/1970
Norma sostanziale che punisce gli illeciti relativi agli stupefacenti; il sequestro probatorio è stato disposto in relazione a sospetti di violazione di questa norma, purché sussistano gravi indizi e nesso di inerenza tra il bene e il reato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che prevede la condanna alle spese e può prevedere l'ammenda nei casi di ricorso inammissibile; applicata qui per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e dell'ammenda di euro 3.000
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 12511 del 7/3/2012, Martella, Rv. 252239)
Sez. 3, n. 12511 del 7/3/2012, Martella, Rv. 252239
Principio secondo cui il ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame relativa al sequestro probatorio diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se la misura è stata nel frattempo convertita in sequestro preventivo; le contestazioni devono essere rivolte al provvedimento di conversione
Massime di principio
- Se un sequestro probatorio viene convertito in sequestro preventivo, le impugnazioni relative esclusivamente al sequestro probatorio possono risultare inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; le contestazioni devono essere proposte avverso il provvedimento di conversione.
- Per ottenere l'annullamento di un sequestro (anche di denaro) è necessario dimostrare un interesse attuale e concreto: se il vincolo sul bene è mantenuto da altro provvedimento, l'interesse sull'originario atto decade.
- Nel caso di somme di denaro sequestrate, il pubblico ministero deve indicare e dimostrare il nesso di inerenza probatoria tra la somma e il reato; l'assenza di tale nesso può rendere illegittimo il sequestro, ma la censura va rivolta al provvedimento effettivamente vincolante.
- Il giudice del riesame deve verificare l'adeguatezza e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato: un vizio motivazionale grave può costituire motivo di annullamento, ma il sindacato può essere precluso se la materia è stata resa priva di rilievo da misure successive.
- Chi propone ricorso deve valutare preliminarmente se sussiste ancora un interesse concreto alla decisione richiesta; in mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità e l'imposizione di spese e ammende.
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