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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10738/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Le censure principali riguardavano: 1) l'utilizzabilità, acquisizione e legittimità delle comunicazioni decriptate provenienti dal sistema SkyECC acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) e la presunta violazione delle norme sulle intercettazioni e sulla riservatezza (contestando l'uso di dati 'freddi' o 'caldi' ottenuti all'estero); 2) l'attendibilità e i riscontri delle dichiarazioni del collaboratore (Formosa) e la loro valutazione probatoria; 3) l'attribuzione di utenze e cripto-dispositivi agli imputati e la geolocalizzazione/assegnazione del materiale probatorio; 4) la contestazione del mancato riconoscimento o del diverso apprezzamento di circostanze attenuanti (in particolare l'attenuante speciale di dissociazione ai sensi dell'art. 416-bis.1) e la valutazione della recidiva; 5) questioni processuali di ammissibilità del ricorso (per Cannatella).

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso: 1) per Gianenrico Formosa: parziale accoglimento del ricorso solo sul profilo del trattamento sanzionatorio; annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo calcolo della pena, con indicazione che la circostanza attenuante speciale (dissociazione attuosa) non soggiace al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e deve essere applicata prima della diminuzione conseguente; 2) per Massimiliano Cannatella: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; 3) per Francesco Candiloro e Vincenzo Larosa: i ricorsi sono stati rigettati (infondati). La Corte ha inoltre condannato alle spese processuali e, tra le altre statuizioni, la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    La Corte richiama che, secondo le Sezioni Unite, i messaggi decriptati forniti da autorità estera nell'ambito di un procedimento estero e trasmessi tramite OEI non rientrano automaticamente nella disciplina di art. 234-bis; l'utilizzabilità segue regole diverse a seconda delle modalità di acquisizione (captazione in tempo reale -> art. 270; documenti già conservati -> art. 238).

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato quale disciplina applicabile all'utilizzabilità delle intercettazioni realizzate in un procedimento separato (captazione in tempo reale dall'autorità estera) e quindi trasmesse: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di dati forniti dall'autorità francese nell'ambito dell'OEI, nei limiti indicati.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Rilevato come regime alternativo (documenti già memorizzati nei supporti) per l'acquisizione di contenuti di comunicazioni conservate all'estero; la qualificazione del dato (intercettazione vs documento) dipende dalla modalità di acquisizione.

  • Direttiva 2014/41/UE (OEI), art. 6

    L'OEI può essere emesso solo se sono soddisfatte le condizioni di necessità e proporzione; l'autorità di esecuzione può consultare quella di emissione in caso di dubbi. La Corte ha ritenuto che l'OEI emesso per acquisire chat già decriptate dall'autorità francese rientrava nella disciplina dell'OEI e fosse in linea con il principio del reciproco riconoscimento.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (dissociazione / attenuante speciale)

    La Corte statuisce che l'attenuante speciale della dissociazione attuosa si sottrae al giudizio di bilanciamento con circostanze aggravanti; va applicata secondo la giurisprudenza di legittimità e la diminuzione deve essere calcolata dopo aver determinato gli aumenti per aggravanti.

  • artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte osserva che l'esclusione delle generiche è questione di fatto adeguatamente motivata quando la gravità della condotta lo giustifica.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure in tema di utilizzabilità dei dati informatici; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla mancata prova contraria e la 'prova di resistenza' non fossero specificate a sufficienza dai ricorrenti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Utilizzato in censure sull'attendibilità delle dichiarazioni di testi/collaboratori: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente la valutazione e i riscontri esterni.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione (specificità dei motivi) e alle regole di devoluzione per la cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Cannatella per genericità e mancato confronto critico con le motivazioni del merito.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 23755/2024 e altri precedenti citati)

    Le Sezioni Unite e precedenti della Cassazione sono richiamate a supporto dell'interpretazione che distingue le diverse modalità di acquisizione di contenuti criptati e la disciplina applicabile (OEI vs art.234-bis vs art.270), e per i principi sul trattamento sanzionatorio della dissociazione.

Massime di principio

  • Prove digitali acquisite all'estero: qualificare subito la modalità di acquisizione (captazione in tempo reale vs dati già memorizzati) è fondamentale: da questa qualificazione dipende se l'elemento è disciplinato come intercettazione (art.270) o come documento (art.238/234-bis) e quindi la sua utilizzabilità nel processo italiano.
  • OEI vs art.234-bis: le comunicazioni decriptate e trasmesse tramite OEI rientrano nella disciplina della cooperazione giudiziaria (OEI) e non automaticamente in quella dell'art.234-bis; è necessario verificare se l'OEI è specifico e proporzionato e se lo Stato di esecuzione ha autorizzato l'utilizzo dei dati.
  • Prova di resistenza: quando si impugna l'utilizzabilità di una prova, il ricorrente deve indicare come l'eliminazione di quella prova inciderebbe sulle residue risultanze (prova di resistenza); senza questa dimostrazione la censura rischia di essere inammissibile o inefficace.
  • Attribuzione di cripto-dispositivi e chat: l'attribuzione può essere fondata su un insieme di riscontri tecnici e circostanziali (incrocio di localizzazioni, movimenti sovrapponibili, corrispondenze di tempi, contenuti delle chat, riscontri esterni come sequestri o riprese) e non richiede necessariamente la disponibilità del dispositivo fisico, purché il quadro indiziario sia coerente.
  • Dissociazione attuosa (art. 416-bis.1): se riconosciuta, è normalmente sottratta al bilanciamento con le aggravanti; in caso di ammissione va attentamente quantificata in base all'utilità e qualità dell'apporto, e il calcolo della diminuzione va fatto dopo aver computato gli aumenti per aggravanti.
  • Specificità dei motivi in cassazione: i ricorsi devono svolgere un confronto critico e puntuale con le motivazioni del giudice impugnato; deduzioni generiche o mera riproposizione del gravame d'appello possono determinare l'inammissibilità.
  • Circostanze attenuanti generiche e gravità della condotta: l'esclusione delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito che, se motivata dalla gravità della condotta, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.

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