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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02150/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo infondate, generiche o non consentite le doglianze prospettate. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che li aveva condannati per una sottrazione di merce in un supermercato, poi sfociata in una condotta violenta e minacciosa per assicurarsi la refurtiva e garantirsi l'impunità. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del furto, assumendo che la merce sottratta non fosse stata quantificata; la Corte ha rilevato la genericità della doglianza perché la sentenza impugnata indicava specificamente i beni oggetto di refurtiva, descritti anche nella denuncia-querela del direttore del punto vendita. Con il secondo motivo si chiedeva la derubricazione della rapina in furto; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la condotta non si era esaurita nella sottrazione, ma si era sviluppata subito dopo in una azione violenta e minacciosa contro gli inseguitori, finalizzata a trattenere il bottino e a ottenere impunità. Con il terzo motivo si contestava la gestione dell'aggravante contestata, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e il diniego dell'attenuante del lieve danno patrimoniale ex art. 62 n. 4 c.p.; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza perché non specificava quale aggravante fosse in discussione e perché il giudizio di prevalenza non era stato oggetto di appello. Quanto al lieve danno, la Corte ha richiamato il valore non irrisorio della merce sottratta, pari a euro 320, ritenendo corretta la negazione dell'attenuante. Con il quarto motivo si lamentava il mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne inserite in un provvedimento di cumulo; la Corte ha escluso la proponibilità della questione in cassazione, perché l'applicazione dell'art. 81 c.p. doveva essere oggetto di motivi nuovi di appello, restando comunque possibile il riconoscimento in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del lieve danno patrimoniale richiede che il danno sia di entità minima e quasi trascurabile; il valore non irrisorio della merce sottratta esclude il riconoscimento dell'attenuante, valutazione rimessa al giudice di merito se immune da vizi logico-giuridici.

  • art. 81 c.p.

    Il riconoscimento della continuazione tra reato oggetto del giudizio e precedenti illeciti deve essere dedotto con motivi nuovi di appello; non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione.

  • art. 671 c.p.p.

    La continuazione eventualmente non riconosciuta nel giudizio di merito può essere richiesta in sede esecutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in affermazioni generiche o apodittiche.
  • La derubricazione da rapina a furto è esclusa quando la sottrazione della cosa sia seguita, senza soluzione di continuità, da violenza o minaccia finalizzate a mantenere il possesso della refurtiva o ad assicurarsi l'impunità.
  • L'attenuante del lieve danno patrimoniale presuppone un pregiudizio economico di entità realmente minima; il giudice di merito può negarla valorizzando il valore non trascurabile del bene sottratto.
  • Questioni relative al riconoscimento della continuazione tra il fatto giudicato e precedenti reati devono essere dedotte nel giudizio di appello mediante motivi nuovi e, se non lo sono state, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La continuazione non riconosciuta in sede di cognizione può essere fatta valere in sede esecutiva, sicché il mancato esame in appello non determina di per sé un pregiudizio irreparabile per l'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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