Cassazione Penale, Sentenza n. 29638/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva condannato Musto per aver installato una pergotenda sul terrazzo della sua unità immobiliare senza titolo abilitativo. La difesa deduce che la struttura è una pergotenda rientrante nell'edilizia libera, ai sensi dell'art. 6, lett. b-ter del d.P.R. n. 380/2001 introdotto dal d.l. n. 69/2024 (convertito dalla legge n. 105/2024): struttura addossata con telo retrattile finalizzata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, non determinante la creazione di uno spazio stabilmente chiuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale di Savona secondo cui la pergotenda realizzata da Musto (struttura metallica 5,10 x 3,70 m, altezza 2,55-2,65 m, chiusura totale di due lati, copertura in materiale plastico spesso, pilastrini di 10x8 cm) ha determinato la creazione di un nuovo volume abitabile e il mutamento della destinazione d'uso del terrazzo, richiedendo un titolo abilitativo. La Corte ha rilevato che non erano soddisfatte le condizioni previste per l'edilizia libera (la struttura non era costituita esclusivamente da tende retrattili e ha creato uno spazio stabilmente chiuso). Conseguentemente è stata confermata la condanna (ammenda di 5.000 euro) e ordinata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia) - art. 44, comma 1, lett. a)
Norma incriminatrice contestata: utilizzata per inquadrare penalmente la realizzazione dell'opera in assenza di titolo abilitativo
"le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche"
Definisce i requisiti per ritenere l'intervento 'edilizia libera': destinazione alla sola protezione solare/atmosferica, struttura principale costituita da tende retrattili, addossamento, assenza di spazio stabilmente chiuso, ridotto impatto visivo. La Corte ha ritenuto che tali condizioni siano qui mancate.
d.P.R. n. 380 del 2001 - art. 3, comma 1, lett. e.1 ed e.5
Definizioni di 'interventi di nuova costruzione' e di installazione di manufatti leggeri utilizzati come abitazioni/ambienti di lavoro; utili per distinguere tra manufatto temporaneo/leggero e nuova costruzione soggetta ad autorizzazione
Decreto legislativo n. 222/2016 e D.M. 2 marzo 2018 (glossario unico)
Rimando al glossario ministeriale che definisce categorie di opere e individua quali interventi rientrano nell'edilizia libera; il glossario esclude gazebo e pergolati stabilmente infissi al suolo e precisa limiti e caratteristiche
Regolamento edilizio comunale / Studio organico di insieme del Centro storico di Varazze
Prescrizioni locali richiamate dal Tribunale (materiali ammessi, altezza massima, assenza di tamponamenti laterali) che sono state violate dalla struttura realizzata
Massime di principio
- Per qualificare un'opera come 'pergotenda' ed essere in edilizia libera, la struttura principale deve consistere in tende retrattili finalizzate esclusivamente alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; elementi rigidi e tamponamenti persistenti escludono tale qualificazione.
- La presenza di chiusure laterali permanenti, coperture non retrattili o sistemi di fissaggio e pilastrini di sezioni consistenti può configurare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso e dunque una nuova costruzione soggetta a titolo abilitativo.
- Le norme statali (art. 6 lett. b-ter d.P.R. 380/2001) stabiliscono condizioni tassative: basta la mancanza di una sola di esse per escludere l'edilizia libera.
- Le prescrizioni dei regolamenti locali e degli strumenti di tutela (es. Studi organici dei centri storici) sono rilevanti e possono imporre limiti ulteriori: il rispetto locale è determinante per escludere o meno la rilevanza penale dell'intervento.
- Il carattere retrattile e la leggerezza degli elementi di sostegno sono fattori chiave: supporti facilmente disancorabili e sezioni esigue sono coerenti con edilizia libera; strutture robuste e materiali plastici rigidi non lo sono.
- Anche dopo l'introduzione normativa del 2024, la valutazione è fattuale: il legislatore ha ampliato l'edilizia libera ma non ha reso automatico il regime libero per tutte le 'pergotende' — occorre verificare il rispetto di tutte le condizioni normative e delle prescrizioni locali.
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