Cassazione Penale, Sentenza n. 29640/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio di diritto e di motivazione per avere il Tribunale ritenuto formato il cosiddetto "giudicato cautelare" sulle statuizioni del provvedimento applicativo della misura cautelare nonostante non vi fosse stata alcuna impugnazione avverso tale provvedimento; la difesa sosteneva che la preclusione cautelare si forma solo dopo l'esperimento infruttuoso dei mezzi di impugnazione (almeno il riesame) e quindi l'affermazione del Tribunale sarebbe errata; 2) censura della motivazione in ordine alla mancata rilevanza degli elementi di novità dedotti dall'indagato (a) il tempo già trascorso in carcere; b) la condotta collaborativa prestata durante accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 360 c.p.p.; c) la possibilità di esecuzione della misura con gli arresti domiciliari in Montecatini Terme, anche con controllo elettronico), e contestazione della qualificazione del ricorrente come inserito in un "circuito criminoso e criminogeno" e del giudizio di pericolosità, invocando la sua incensuratezza e l'assenza di precedenti e frequentazioni delinquenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha riconosciuto che il Tribunale ha errato nel ritenere formato il "giudicato cautelare" in assenza di impugnazione, precisando che il giudicato cautelare presuppone l'esperimento (sebbene non necessariamente l'esaurimento) delle impugnazioni; tuttavia l'errore è stato ritenuto ininfluente (harmless) perché il Tribunale ha comunque esaminato e motivato le deduzioni difensive. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta che, in sostanza, pretendeva una rivalutazione del merito; la Corte può solo sindacare la completezza e la coerenza logica della motivazione, che nel caso è risultata adeguata. La Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha considerato la quantità dello stupefacente (quasi 13 kg di cocaina), la tipologia di condotta (occultamento e custodia a livello domiciliare) e la possibilità di contatti "da remoto" con il circuito criminale, concludendo per l'inadeguatezza degli arresti domiciliari anche se eseguiti lontano dal luogo del reato e con controllo elettronico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73, comma 1
Norma sostanziale che punisce i delitti relativi agli stupefacenti; usata per qualificare il reato contestato (detenzione di sostanze stupefacenti).
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 80, comma 2
Richiama le aggravanti o la specifica configurazione della fattispecie in rapporto alla quantità/condotte contestate; contribuisce a giustificare la gravità del quadro indiziario.
codice di procedura penale, art. 310
Dispositivo relativo all'appello avverso le misure cautelari; in cui il ricorrente aveva proposto impugnazione che il Tribunale ha respinto.
codice di procedura penale, art. 360
Norma che disciplina gli accertamenti tecnici, citata in relazione alla condotta collaborativa dell'indagato durante tali accertamenti; la Corte rileva che tale elemento è stato valutato ma non ritenuto idoneo a modificare la valutazione complessiva delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'esito delle impugnazioni in Cassazione con riferimento alle spese processuali; invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria connessi alla pronuncia; menzionato nelle prescrizioni finali della sentenza.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), pronunce richiamate
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 (Donati); Sez. U, n. 11 del 08/07/1994 (Buffa)
I precedenti sono richiamati in tema di principio di preclusione e di "giudicato cautelare": il giudicato cautelare richiede l'esperimento delle impugnazioni e la sua portata è più limitata rispetto alla cosa giudicata in senso pieno.
Massime di principio
- La mancata impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare non impedisce automaticamente la valutazione di una istanza di sostituzione: il "giudicato cautelare" si forma solo dopo l'esperimento delle impugnazioni e, in ogni caso, la mancata impugnazione non costituisce preclusione insuperabile.
- Errori di diritto del giudice di merito non comportano automaticamente l'annullamento se l'errore è ininfluente rispetto alla decisione e la motivazione complessiva è comunque congrua e completa.
- La Corte di legittimità non procede a una rivalutazione del merito: può sindacare solo la completezza, la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito.
- Quantità ingenti di stupefacente e il ruolo ascritto all'indagato (es. custodia/occultamento domiciliare) sono elementi idonei a giustificare la permanenza in carcere e a escludere l'idoneità degli arresti domiciliari, anche se articolati in luogo distante e con controllo elettronico.
- Elementi sopravvenuti o dedotti come novità (tempo già trascorso in carcere, collaborazione tecnica, possibile esecuzione in altra località) devono essere specifici, concreti e autonomamente idonei a incidere sulle esigenze cautelari; deduzioni generiche o non supportate da dati oggettivi hanno scarse possibilità di rimuovere la misura più grave.
- Nella formulazione delle istanze cautelari sostitutive è strategico mettere in evidenza fatti nuovi e circostanze oggettive (es. misure di controllo efficaci, assenza di collegamenti con ambienti criminali, garanzie di tipo personale e familiare) e allegare prova documentale laddove possibile, perché la decisione di merito si fonda sulla valutazione globale del quadro indiziario e dei rischi processuali.
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