Cassazione Penale, Sentenza n. 29641/2025 del 22/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo di un credito di €1.478.656,94 vantato nei confronti della "Immobilnet" s.r.l. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano rigettato la domanda ritenendo che mancasse prova documentale certa dell'effettività del credito e della sua funzione di finanziamento della società; che l'appostamento del credito in bilancio non fosse decisivo senza prova del rapporto sottostante e dell'effettivo versamento; che vi fosse commistione patrimoniale e movimenti reiterati di denaro tra le società riconducibili al coniuge (Pasquale Piccirillo) e i congiunti, e che mancasse prova della buona fede della Lucariello, attinta da misure di confisca su beni a lei intestati. La ricorrente ha impugnato rilevando, tra l'altro, la restituzione della società Valdent s.a.s. come prova di buona fede, l'affidabilità dei bilanci, la nullità del decreto del giudice delegato per omessa indicazione di questioni d'ufficio e chiedendo integrazioni istruttorie che il Tribunale non avrebbe svolto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi procedurali (tra cui la presunta nullità del decreto del giudice delegato per mancata indicazione preventiva di questioni d'ufficio), affermando che non esiste un obbligo normativo di tale interlocuzione e che l'opposizione costituisce il rimedio contraddittorio previsto. Ha inoltre confermato che il giudice dell'opposizione non dispone di un potere istruttorio officioso ampio: il controllo è limitato alla verifica documentale prevista dalla legge e il creditore è tenuto a produrre i documenti giustificativi (art. 58 e segg. d.lgs. 159/2011). Sui profili sostanziali la Corte ha rilevato che la semplice presenza del credito in bilancio non dimostra l'effettività del rapporto sottostante o l'effettivo versamento; la restituzione di altro bene/società (Valdent) non prova ex se la buona fede circa il credito di cui si chiede ammissione; il credito pare essere maturato anche in pendenza del sequestro, con ciò esulando dalla tutela prevista dagli artt. 52 ss. del d.lgs. 159/2011. Per questi motivi la Cassazione ha confermato il rigetto dell'opposizione e ha condannato la ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59
Regola la procedura di verifica dei crediti nel procedimento di prevenzione; secondo la Corte non impone al giudice delegato un obbligo di interlocuzione preventiva sulle questioni rilevate d'ufficio, essendo previsto un contraddittorio posticipato attraverso l'opposizione (commi 6-9).
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, lett. b) e c)
Stabiliscono i requisiti di ammissione al passivo: fra l'altro la buona fede del creditore (lett. b) e la necessità di provare il rapporto sottostante e l'effettivo versamento, oltre alla finalità del finanziamento (lett. c). La Corte ha interpretato queste norme nel senso che è onere del creditore fornire documenti comprovanti tali elementi e che l'iscrizione in bilancio non è di per sé sufficiente.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2, lett. c)
Impiega l'obbligo per il creditore di produrre documentazione giustificativa dei fatti generatori del credito; la Corte ha richiamato tale principio per affermare che la cognizione del giudice dell'opposizione è limitata alle risultanze documentali prodotte e che il giudice non ha un potere investigativo amplio d'ufficio.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2
Prevede presunzioni sulla disponibilità di beni intestati a terzi riferibili al soggetto pericoloso; la Corte ha osservato che tali presunzioni operano nei limiti stabiliti e che esse non sono automaticamente estendibili alle vicende di conferimenti di terzi in enti economici formalmente riconducibili al soggetto pericoloso senza prova specifica.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata come base per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione (d.lgs. 159/2011) per ottenere l'ammissione di un credito il creditore deve produrre documentazione chiara e probatoria circa il rapporto sottostante e l'effettivo versamento; la mera iscrizione del credito nel bilancio della società non è sufficiente.
- La buona fede del titolare del credito è requisito essenziale: provvedimenti favorevoli in altri contesti (es. restituzione di società) non provano automaticamente la buona fede rispetto a un differente credito se non viene dimostrata la collegata effettività e liceità dell'operazione.
- Il giudice dell'opposizione al decreto di passivo ha un potere di verifica limitato alle prove documentali prodotte; non dispone di un potere istruttorio officioso generale per ricercare autonomamente l'esistenza del credito.
- Crediti sorti o maturati in pendenza di sequestro di prevenzione sono particolarmente problematici e possono risultare esclusi dalla tutela prevista dagli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 159/2011.
- Le presunzioni di disponibilità in capo al soggetto pericoloso con riferimento a beni intestati a terzi operano nei limiti di legge e non consentono di sostituirsi alla prova documentale richiesta per l'ammissione di un credito derivante da conferimenti o trasferimenti tra società e congiunti.
- Le eccezioni di nullità basate su presunte omissioni di interlocuzione preventiva del giudice delegato difficilmente avranno successo: la normativa prevede un contraddittorio posticipato tramite l'opposizione.
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