Cassazione Penale, Sentenza n. 29634/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 31/07/2025 che disponeva la consegna temporanea del ricorrente al Regno del Belgio per partecipare a udienze (periodo 2/09/2025-30/09/2025). Il ricorrente, con tre motivi principali, denunciava: 1) nullità dell'ordinanza per incompatibilità di uno dei giudici conforme all'art. 6, par. 3, CEDU; 2) illegittima delimitazione temporale della consegna senza provvedimento formale dell'autorità emittente, in violazione dell'art. 24 legge n. 69/2005 e dei principi della decisione quadro 2002/584; 3) carenza di legittimazione del membro nazionale presso Eurojust a modificare o precisare il mandato di arresto europeo, con riferimento all'art. 9 d.lgs. n. 182/2023 e alla Direttiva 2014/41/UE. Inoltre venivano sollevate eccezioni processuali sulla fissazione dell'udienza in camera di consiglio senza partecipazione dei difensori e sulla mancanza di termini per l'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: sul primo motivo ha ritenuto che l'asserita incompatibilità del giudice (partecipazione a precedenti Collegi che avevano deciso analogamente) non determina una nullità deducibile in cassazione ma costituisce motivo di ricusazione che il ricorrente doveva proporre nei termini previsti; sul secondo e terzo motivo ha ritenuto che l'art. 24 legge n. 69/2005 non richiede necessariamente un formale provvedimento scritto dell'autorità emittente per le "condizioni concordate" di consegna temporanea e che il membro nazionale presso Eurojust può legittimamente agevolare e fornire certezza sulla delimitazione del periodo richiesto; inoltre, le censure consistono in violazioni di norme non sanzionate da nullità o altre sanzioni processuali rilevanti ai fini dell'art. 606 c.p.p., e quindi non rientrano nei limitati motivi di ricorso consentiti contro le ordinanze ex art. 14, comma 5, legge n. 69/2005. Anche le eccezioni sulla modalità di trattazione (camera di consiglio senza difensori e termini) sono state respinte: la procedura prevista dall'art. 22, comma 5-bis, legge n. 69/2005 consente la decisione senza intervento dei difensori e in termine di sette giorni; la cancelleria aveva comunicato le informazioni rilevanti e la memoria pervenuta via PEC è stata esaminata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per colpa processuale.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 69 del 2005
Norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza di consegna temporanea; la Corte ha giudicato corretta l'esecuzione del mandato di arresto europeo ai sensi di tale disposizione
art. 24 legge n. 69 del 2005
Prevede che la corte di appello, su richiesta dell'autorità emittente e sentita l'autorità giudiziaria italiana competente, possa disporre il trasferimento temporaneo "alle condizioni concordate"; la Corte ha interpretato che non è richiesto un formale atto scritto dell'autorità emittente quando le condizioni sono chiarite anche tramite interlocuzioni (anche tramite il membro nazionale presso Eurojust)
art. 22, comma 5-bis, legge n. 69 del 2005
Stabilisce la procedura speciale per i ricorsi contro le ordinanze ex art. 14, comma 5 (giudizio in camera di consiglio senza intervento dei difensori e termine breve per la decisione); la Corte ha ritenuto legittima la trattazione senza partecipazione difensiva secondo tale norma
art. 606 cod. proc. pen.
Limita i motivi utilmente deducibili in ricorso per cassazione (errori di diritto e violazioni di norme processuali previste a pena di nullità ecc.); la Corte ha ritenuto che le censure sollevate non rientrano nelle violazioni sanzionate previste da tale articolo
art. 6, par. 3, CEDU
Richiamato dal ricorrente come garanzia del diritto dell'imputato a partecipare e ad un processo equo; la Corte ha valutato la questione dell'imparzialità/incompatibilità del giudice secondo la giurisprudenza nazionale e ha escluso la nullità deducibile
art. 14, terzo comma, lett. d) Patto internazionale sui diritti civili e politici
Citato dal ricorrente a sostegno del diritto dell'imputato a partecipare al processo; non ha prodotto effetti decisivi sulla decisione di inammissibilità
Regolamento (UE) 2018/1727
Norma sovranazionale che definisce i compiti di Eurojust; la Corte l'ha richiamata per giustificare il ruolo del membro nazionale nell'agevolare l'accordo sulle condizioni della consegna temporanea
d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182 (art. 9)
art. 9 d.lgs. n. 182 del 2023
Disposizione che attribuisce al membro nazionale presso Eurojust il potere di "agevolare" o "sostenere" emissione ed esecuzione di richieste di cooperazione; la Corte ha ritenuto che tale funzione autorizzi l'uso delle comunicazioni del membro nazionale per acquisire certezza sul consenso dell'autorità emittente
Regola giurisprudenziale sulla ricusazione (Sez. U e altre pronunce)
Il Collegio ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'esistenza di una causa di incompatibilità non determina nullità impugnabile in cassazione, salvo casi di interesse proprio e diretto del giudice; la parte doveva proporre istanza di ricusazione nei termini
Decisione quadro 2002/584/JHA del Consiglio
decisione quadro 584/2002 del 13/06/2002
Richiamata dal ricorrente in riferimento ai principi di cooperazione e fiducia reciproca; la Corte ha ritenuto le censure su interpretazione/formalità della richiesta belga non ammissibili in cassazione
Massime di principio
- La presunta incompatibilità di un giudice, derivante da partecipazione a precedenti collegi con decisioni analoghe, non genera automaticamente nullità deducibile in cassazione: si tratta di motivo di ricusazione che la parte deve proporre tempestivamente secondo le regole di rito
- Controversie sulla legittimità formale di intese tra autorità giudiziarie estere e corti nazionali (ad es. durata della consegna temporanea) richiedono, per essere efficacemente impugnate in cassazione, la sussistenza di una violazione di norme processuali sanzionate con nullità o altra sanzione prevista dall'art. 606 c.p.p.; altrimenti sono inammissibili
- Le "condizioni concordate" per la consegna temporanea ex art. 24 legge n. 69/2005 non richiedono necessariamente un atto formale dell'autorità emittente; è possibile fare affidamento su interlocuzioni e comunicazioni (anche tramite il membro nazionale presso Eurojust) purché il consenso dell'autorità emittente sia certo
- Il membro nazionale presso Eurojust può, nell'ambito delle sue funzioni di agevolazione, fornire indicazioni che diano certezza pratica sulle condizioni richieste dall'autorità emittente e tali indicazioni possono essere utilizzate dalla corte di appello per fissare i limiti della consegna temporanea
- I ricorsi contro ordinanze adottate ai sensi dell'art. 14, comma 5, legge n. 69/2005 sono soggetti a una procedura accelerata (art. 22, comma 5-bis) e i motivi ammissibili in cassazione sono limitati: le istanze di rinvio e le eccezioni procedurali generiche saranno difficilmente accolte se ostano al rispetto dei termini di cooperazione
- Per tutelare efficacemente la nullità o l'incompatibilità del giudice è necessario agire tempestivamente con istanza di ricusazione e documentare l'interesse proprio e diretto del giudice quando si pretende la nullità
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