Cassazione Penale, Sentenza n. 29642/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha rigettato l'istanza di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis) e al reato estorsivo (capo 33), denunciava l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico per carenze motivazionali dei decreti autorizzativi (decreti nn. 3619/2024, 3620/2024 e altri del 2022), censurava la valutazione del pericolo di recidiva e la sussistenza delle esigenze cautelari (anche con profilo di illegittimità costituzionale della presunzione di adeguatezza della custodia per i reati ex art. 416-bis) e proponeva motivi aggiunti relativi a qualificazione del fatto estorsivo e allegata insufficienza probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha respinto. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame, valorizzando la pregressa condanna passata in giudicato di Ciaramitaro per partecipazione alla famiglia mafiosa e elementi successivi (riunioni, incarichi indicativi, disponibilità di armi, proposte di estendere attività estorsive, versamenti di sussidi durante la detenzione) come sufficiente quadro di gravità indiziaria. Quanto alle intercettazioni tramite captatore informatico, la Corte ha ritenuto legittimi i decreti autorizzativi: per i reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione fra presenti mediante captatore è "sempre consentita" e non richiede la motivazione addizionale sui luoghi di cui all'art. 614 cod. pen.; tuttavia il decreto deve contenere una "autonoma e concreta" valutazione della necessità dell'uso del captatore, valutazione che nel caso era adeguata. L'impiego di personale o impianti esterni è stato ritenuto ammesso se motivatamente giustificato e non automatico causa di inutilizzabilità. Infine, i motivi aggiunti non proposti nel ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili e la questione di costituzionalità della presunzione di adeguatezza della carcerazione per i reati ex art. 416-bis è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto in presenza di motivazione 'in positivo' del Tribunale.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione mafiosa è valutata anche alla luce di pregressa condanna e di concreti comportamenti successivi (riunioni, incarichi, contributi economici), che possono dimostrare una partecipazione dinamica e continuativa; è richiesto il contributo concreto ma tale contributo può emergere da elementi indiziari complessivi.
art. 629, 628, 110 cod. pen.
Norme relative al reato di estorsione e concorso; la Corte ha ritenuto che, pur necessitando valutazione in sede di merito, gli elementi indiziari documentati (pressioni, richieste di pagamento, intermediazione) erano idonei a fondare la gravità indiziaria per il capo estorsivo contestato.
art. 266 cod. proc. pen.
Regolamenta le intercettazioni; la Corte distingue le diverse fattispecie di captazione (conversazioni fra presenti vs. comunicazioni telematiche) e richiama il regime speciale per i reati indicati dall'art. 51 nei commi 3-bis/3-quater.
art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen.
prevede l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
Per i reati indicati nei commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 l'intercettazione fra presenti mediante captatore è "sempre consentita"; l'onere di indicare le ragioni per l'utilizzo nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. opera soltanto per reati contro la pubblica amministrazione, non per i reati di criminalità organizzata.
art. 267 cod. proc. pen.
Richiede che il decreto autorizzativo esponga con autonoma valutazione e in modo concreto le ragioni che rendono necessario l'uso del captatore; la Corte conferma la necessità di una motivazione 'rafforzata' sulla necessità dello strumento.
art. 268 cod. proc. pen.
Regola le modalità esecutive delle intercettazioni e ammette, nei limiti e con motivazione, l'impiego di personale idoneo e l'uso di impianti esterni per operazioni tecniche specialistiche; tale impiego non determina automaticamente inutilizzabilità.
art. 271 cod. proc. pen.
Elenca le cause tassative di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ricorda che molte violazioni formali non rientrano nelle ipotesi di inutilizzabilità previste dall'art. 271.
art. 270 e 270, comma 1-bis cod. proc. pen.
Disciplina la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni tramite captatore e distingue l'utilizzabilità in relazione alla tipologia di captazione (conversazioni fra presenti vs. comunicazioni telematiche), confermando distinzione normativa e limiti.
art. 292 cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di motivazione 'autonoma' per le ordinanze cautelari; la Corte applica il principio analogo al decreto che autorizza l'uso del captatore e valuta la motivazione del G.I.P./P.M. come adeguata.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che presiede alla presunzione di adeguatezza della custodia per i reati aggravati dall'art. 416-bis; la Corte ha ritenuto non decisiva la questione costituzionale prospettata perché il Tribunale aveva comunque fornito motivazione 'in positivo' sulle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Per i reati di criminalità organizzata (art. 51, commi 3-bis/3-quater) l'utilizzo del captatore informatico per intercettazioni fra presenti non richiede la motivazione specifica sui luoghi di privata dimora prevista per altri reati; resta però necessario che il decreto motivi in modo autonomo e concreto la necessità del captatore.
- La mera utilizzazione di personale esterno o di impianti non in dotazione alla Procura non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni se il P.M. e il G.I.P. motivano adeguatamente l'inidoneità tecnica degli impianti interni e la necessità di strumenti esterni.
- In cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la coerenza logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non riesamina liberamente le valutazioni probatorie di fatto se non per manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Chi impugna l'utilizzabilità di intercettazioni deve indicare con precisione quali atti sono viziati e dimostrare la decisività dell'eventuale esclusione sul complessivo quadro indiziario; argomentazioni generiche possono rendere il motivo inammissibile.
- Motivi aggiunti proposti in cassazione devono essere connessi e coerenti con il ricorso principale; nuove censure sostanziali non dedotte nel ricorso originario possono essere dichiarate inammissibili.
- La sussistenza delle esigenze cautelari per reati di mafia può reggersi anche su elementi di continuità pregressa (es. condanne definitive e sostegno economico del sodalizio) oltre che su fatti recenti: la valutazione del giudice di merito su questi elementi è determinante.
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