Cassazione Penale, Sentenza n. 29636/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nola (9/3/2023) con cui Auriemma, giudicato con rito abbreviato, era stato condannato per il reato ex art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello per tardività: sosteneva che doveva applicarsi il termine suppletivo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., perché il rito abbreviato era stato richiesto in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma (d.lgs. n. 150/2022, cd. "riforma Cartabia") e dunque il difensore avrebbe dovuto beneficiare del termine più favorevole
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'appello era tardivo: la sentenza di primo grado è del 9/3/2023, il termine ordinario per impugnare (con motivazione contestuale) si è estinto il 24/3/2023, mentre l'appello è stato proposto l'8/4/2023. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 585, comma 1-bis (15 giorni suppletivi per l'imputato giudicato in assenza) non trova applicazione se il rito abbreviato è stato richiesto dal procuratore speciale (o in ogni caso quando l'imputato è da considerarsi "presente" ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p.). Ha inoltre specificato che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della riforma, rileva il momento della proposizione dell'impugnazione (e non quello della richiesta del rito) e che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 va applicata in modo unitario. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato all'imputato; cita il titolo di reato per il quale è stata pronunciata la condanna in primo grado.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Prevede un termine suppletivo di 15 giorni per impugnare quando il difensore dell'imputato giudicato in assenza deve proporre impugnazione. La Corte ha ritenuto che tale termine non si applichi al giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale o quando l'imputato è considerato "presente" ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p.
art. 420, comma 2-ter, c.p.p.
Stabilisce che l'imputato che ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato è da considerarsi presente; conseguentemente esclude l'operatività del termine suppletivo di 15 giorni previsto per gli imputati assenti.
d.lgs. n. 150/2022 (riforma "Cartabia")
Riforma che ha introdotto modifiche processual-penali (tra cui l'art. 420, comma 2-ter e le disposizioni sul termine di impugnazione). La Corte ha affermato che la riforma va applicata unitariamente e che, ai fini dei termini, decide il momento della proposizione dell'impugnazione (cioè va applicata la disciplina in vigore al momento della impugnazione).
art. 89, d.lgs. n. 150/2022
Norma citata dalla difesa come riferimento transitorio/interpretativo della riforma; tuttavia la Corte ha escluso che la richiamata disposizione potesse giustificare l'applicazione del termine suppletivo nel caso concreto, richiamando l'applicazione unitaria della riforma.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente soccombente; applicata dalla Corte per condannare Auriemma al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il termine per impugnare va calcolato secondo la disciplina in vigore al momento della proposizione dell'impugnazione, non in base al momento della richiesta del rito.
- La previsione del termine suppletivo di 15 giorni (art. 585, comma 1-bis, c.p.p.) si applica solo se l'imputato è effettivamente considerato assente secondo la normativa vigente al momento dell'impugnazione; non si applica se l'imputato è considerato presente (es. rito abbreviato ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter).
- Le modifiche legislative processuali devono essere applicate in modo unitario: non è possibile invocare selettivamente una norma favorevole della riforma ignorandone altre che incidono sulla stessa fattispecie.
- Se l'appello viene proposto oltre il termine utile, la sua inammissibilità per tardività è legittimamente dichiarabile; in tal caso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In caso di dubbio sulla decorrenza del termine di impugnazione in contesti riformati, è prudente considerare la disciplina applicabile al momento del deposito dell'impugnazione e verificare se l'imputato debba essere considerato "presente" o "assente" secondo le regole vigenti.
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