Cassazione Penale, Sentenza n. 29633/2025 del 22/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 31/07/2025 che ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'esecuzione della sentenza del 24/06/2025 che disponeva la consegna all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) relativo a un procedimento per truffa a Monaco di Baviera. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 24 Cost. (diritto alla difesa), sostenendo di dover partecipare personalmente, con esame e controesame, a un processo pendente in Italia (Tribunale di Salerno, udienza 23/10/2025) e chiede che la consegna sia sospesa o rinviata per consentirne la partecipazione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che: (i) l'art. 23 della L. 22 aprile 2005 n. 69 non contempla l'esigenza di partecipare a un procedimento italiano quale causa obbligatoria di sospensione della consegna; (ii) il MAE è stato emesso anche per esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere motivata dal pericolo di fuga; (iii) la Corte di appello ha svolto la valutazione discrezionale prevista dall'art. 20 L. n.69/2005 e ha correttamente ritenuto che non sussistessero ragioni per sospendere o rinviare la consegna, osservando altresì la possibilità di utilizzare strumenti telematici per permettere la partecipazione al procedimento italiano; (iv) la Corte di Cassazione aveva già dichiarato inammissibile un precedente ricorso avverso la sentenza di esecuzione del MAE; inoltre la consegna non è stata eseguita perché il ricorrente è risultato irreperibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alle pronunce di cui all'art. 616 c.p.p.; si danno istruzioni alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n.69/2005.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Il ricorrente invoca il diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Cost.; la Corte ritiene però che tale diritto non imponga automaticamente la sospensione di misure esecutive internazionali come il MAE quando le norme specifiche di esecuzione (L. n.69/2005) non prevedono la sospensione per tale motivo.
L. 22 aprile 2005 n. 69, art. 23
L'art. 23 disciplina i casi tassativi di sospensione della consegna; la Corte osserva che non vi rientra l'esigenza di partecipare a un procedimento penale italiano e che il ricorrente non ha fornito una causa di forza maggiore ai sensi del secondo comma.
L. 22 aprile 2005 n. 69, art. 20
L'art. 20 fornisce i criteri per valutare la richiesta di rinvio della consegna per consentire lo svolgimento di procedimenti in Italia; tale valutazione è discrezionale e deve essere esercitata dal giudice dell'esecuzione tenendo conto degli interessi coinvolti.
L. 22 aprile 2005 n. 69, art. 24 comma 1
La disposizione riconosce la facoltà, nel quadro della normativa sul MAE, di rinviare la consegna per procedimenti diversi nello Stato richiesto; la Corte sottolinea la natura discrezionale di tale facoltà e che il mancato esercizio non può essere impugnato se non è stato dedotto uno specifico interesse.
L. 22 aprile 2005 n. 69, art. 22 comma 5
Norma procedurale per gli adempimenti della Cancelleria relativi all'esecuzione della consegna in esito al provvedimento; la Corte ordina l'esecuzione degli adempimenti previsti.
art. 616 c.p.p.
Prevede le pronunce a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte applica le relative conseguenze processuali (condanna alle spese e misure accessorie).
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la citazione serve a motivare l'applicazione delle pronunce di cui all'art. 616 c.p.p.
Mandato di Arresto Europeo (MAE)
Strumento di cooperazione giudiziaria che può essere emesso sia per assicurare la partecipazione a un processo sia per eseguire misure cautelari (ad es. custodia cautelare in carcere) in presenza di pericolo di fuga; la Corte rileva che nel caso il MAE è stato emesso anche per questi ultimi motivi.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione o rinvio della consegna per consentire la partecipazione a un processo penale in Italia non rientra automaticamente tra i casi di sospensione previsti dalla L. n.69/2005 (art. 23) e pertanto deve essere adeguatamente motivata e inquadrata nella valutazione discrezionale prevista dall'art. 20.
- La facoltà di rinviare la consegna (art. 24 L. n.69/2005) è discrezionale: il soggetto richiesto deve indicare uno specifico interesse o causa di forza maggiore per dolersi dell'eventuale mancato rinvio.
- Quando il MAE è stato emesso anche in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare motivato dal pericolo di fuga, tale circostanza pesa significativamente contro la concessione di sospensioni o rinvii.
- La possibilità di partecipare a distanza tramite mezzi telematici (videoconferenza) può essere ritenuta idonea a garantire il diritto di difesa e ad escludere la necessità di rinviare l'esecuzione della consegna.
- Un precedente rigetto o dichiarazione di inammissibilità di impugnazioni anteriori (ad es. da parte della Corte di Cassazione) indebolisce la posizione del ricorrente in successivi tentativi di sospensione della consegna.
- La mancata reperibilità del soggetto destinatario della consegna può impedire l'esecuzione e influire sul decorso del procedimento, ma non determina di per sé la responsabilità dello Stato richiedente e non costituisce automaticamente motivo per rimandare la consegna.
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