Cassazione Penale, Sentenza n. 11559/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma per mancanza di motivazione rispetto alla richiesta, formulata in appello, di disapplicazione della recidiva e di neutralizzazione della stessa al fine di consentire la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Sostengono che la recidiva era stata contestata nell'atto di presentazione per il giudizio direttissimo e che il pubblico ministero in primo grado aveva chiesto la condanna previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva; indicano altresì che il tribunale aveva richiamato precedenti specifici in motivazione e ciò, secondo i ricorrenti, richiedeva un esame della richiesta di disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il giudice di primo grado non avesse affermato la sussistenza della recidiva nella statuizione (la mera contestazione o il richiamo di precedenti non equivale all'affermazione della recidiva) e che la censura dei ricorrenti fosse aspecifica: non venivano indicate le ragioni per cui, in assenza di recidiva, avrebbe dovuto operare il bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti. La Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua circa l'impossibilità di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche. Per legge, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di furto aggravato, titolo del reato per cui gli imputati sono stati dichiarati colpevoli; indicata per contestare la fattispecie materiale del reato
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti e per la definizione delle conclusioni per iscritto
Norma che disciplina i motivi di impugnazione e le conseguenze dell'inammissibilità: qui richiamata per disporre la condanna alle spese e le conseguenze della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La mera contestazione della recidiva nell'atto di imputazione non equivale alla sua affermazione da parte del giudice: la recidiva produce effetti solo se il giudice la dichiara espressamente nella statuizione.
- Se si domanda la disapplicazione della recidiva per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche, il ricorrente deve spiegare concretamente e specificamente in che modo l'esclusione della recidiva avrebbe inciso sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; censure generiche sono inammissibili.
- Il richiamo ai precedenti nel motivare la pena non implica necessariamente l'applicazione della recidiva: il giudice deve dichiarare esplicitamente la recidiva se intende farne decorrere gli effetti aggravanti.
- La carenza di specificità del motivo di impugnazione può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (spese e versamento alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nell'atto impugnatorio.
- In fase di appello e cassazione è importante porre in modo chiaro e motivato le richieste relative alla recidiva e al loro impatto sulla determinazione della pena, indicando riferimenti fattuali e giuridici precisi per consentire al giudice di esaminare la richiesta.
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