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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11559/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma per mancanza di motivazione rispetto alla richiesta, formulata in appello, di disapplicazione della recidiva e di neutralizzazione della stessa al fine di consentire la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Sostengono che la recidiva era stata contestata nell'atto di presentazione per il giudizio direttissimo e che il pubblico ministero in primo grado aveva chiesto la condanna previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva; indicano altresì che il tribunale aveva richiamato precedenti specifici in motivazione e ciò, secondo i ricorrenti, richiedeva un esame della richiesta di disapplicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il giudice di primo grado non avesse affermato la sussistenza della recidiva nella statuizione (la mera contestazione o il richiamo di precedenti non equivale all'affermazione della recidiva) e che la censura dei ricorrenti fosse aspecifica: non venivano indicate le ragioni per cui, in assenza di recidiva, avrebbe dovuto operare il bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti. La Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua circa l'impossibilità di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche. Per legge, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mera contestazione della recidiva nell'atto di imputazione non equivale alla sua affermazione da parte del giudice: la recidiva produce effetti solo se il giudice la dichiara espressamente nella statuizione.
  • Se si domanda la disapplicazione della recidiva per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche, il ricorrente deve spiegare concretamente e specificamente in che modo l'esclusione della recidiva avrebbe inciso sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; censure generiche sono inammissibili.
  • Il richiamo ai precedenti nel motivare la pena non implica necessariamente l'applicazione della recidiva: il giudice deve dichiarare esplicitamente la recidiva se intende farne decorrere gli effetti aggravanti.
  • La carenza di specificità del motivo di impugnazione può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (spese e versamento alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nell'atto impugnatorio.
  • In fase di appello e cassazione è importante porre in modo chiaro e motivato le richieste relative alla recidiva e al loro impatto sulla determinazione della pena, indicando riferimenti fattuali e giuridici precisi per consentire al giudice di esaminare la richiesta.

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