Cassazione Penale, Ordinanza n. 38102/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte di merito sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sui plurimi precedenti e sull'intensità del dolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per furto, contestando con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, sosteneva che la Corte territoriale avesse indebitamente negato il beneficio senza adeguata motivazione.
Norme richiamate
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice valuti analiticamente tutti gli elementi ivi indicati; è sufficiente il richiamo di uno solo di essi, ritenuto prevalente, anche se attinente alla personalità del colpevole o alle modalità del fatto.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi elementi sfavorevoli significativi, senza obbligo di prendere in esame ogni elemento potenzialmente favorevole.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto, in modo anche sintetico ma coerente, di un elemento ritenuto decisivo tra quelli di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di confutare puntualmente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
- La presenza di plurimi precedenti penali, la negativa personalità dell'imputato e l'intensità del dolo costituiscono elementi idonei a sostenere il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare il diniego delle attenuanti generiche senza evidenziare un effettivo deficit argomentativo o una violazione di legge è esposto alla declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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