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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24958/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per una condotta ricondotta al reato di ricettazione, contestando: 1) l'erronea applicazione degli artt. 648 e 712 c.p., sostenendo in sostanza che la fattispecie concreta dovesse essere riqualificata nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza; 2) l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 648, comma 1, c.p. La Corte rileva tuttavia che il primo motivo ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è inammissibile perché la questione non risultava dedotta come motivo di appello.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata per il delitto di ricettazione e per la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e dell'aggravante contestata.

  • art. 712 c.p.

    Norma richiamata come fattispecie contravvenzionale alternativa rispetto alla quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto.

  • art. 648, comma 1, c.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione dell'aggravante della ricettazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo applica nel senso che non sono deducibili in cassazione censure non previamente proposte con l'appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave deve essere sorretta da una critica puntuale alle ragioni poste a base della qualificazione operata nei gradi di merito; in difetto, il motivo non supera la soglia di ammissibilità.
  • In cassazione non possono essere dedotte questioni di diritto non previamente sollevate con l'atto di appello, quando la legge processuale prevede tale preclusione a pena di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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