Cassazione Penale, Sentenza n. 22772/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari che aveva rigettato l'opposizione e rilevato l'estinzione per decorso del tempo di due pene pecuniarie irrogate a Cipriani, sostenendo che non risultava la notifica delle cartelle di pagamento entro il quinquennio dalla irrevocabilità delle sentenze. Il ricorrente deduceva invece che dagli atti risultava l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento in data 17/11/2016 (anche se con esito di "irreperibilità relativa"), cioè entro il termine quinquennale, per cui si sarebbe avviata la procedura esecutiva e la pretesa punitiva dello Stato si sarebbe manifestata nel quinquennio, impedendo l'estinzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio all'Ufficio di Sorveglianza di Bari. I giudici di legittimità hanno ritenuto erronea la valutazione del magistrato di sorveglianza circa l'eventuale estinzione della pena per decorso del tempo nell'ambito del procedimento di conversione: l'accertamento della prescrizione/estinzione della pena pecuniaria rientra nella competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.), mentre il magistrato chiamato alla conversione deve valutare l'effettiva insolvibilità ai sensi dell'art. 660, comma 2, c.p.p.. Inoltre la Corte ha ricordato che l'inizio dell'esecuzione (iscrizione a ruolo e notifica della cartella, anche con modalità di "irreperibilità relativa" ai sensi dell'art.140 c.p.c.) è l'evento rilevante per impedire l'estinzione per decorso del tempo, indipendentemente dal modo o dalle successive fasi dell'esecuzione.
Norme richiamate
Disciplina la conversione della pena pecuniaria per insolvenza del condannato; il magistrato di sorveglianza deve valutare l'effettiva insolvenza secondo questo articolo nell'istruttoria per la conversione.
Secondo la Corte, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione o estinzione della pena pecuniaria rientra nella competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione ai sensi di questo articolo, e non è sindacabile dal magistrato di sorveglianza nell'ambito del procedimento di conversione.
Il ricorrente lamentava violazione di norma processuale relativa alla competenza e all'accertamento temporale; la Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso in relazione alla divisione di competenze e alla prova dell'inizio dell'esecuzione.
La notifica della cartella con esito di "irreperibilità relativa" secondo le forme previste da questo articolo è idonea a far decorrere l'effetto dell'iscrizione a ruolo e l'inizio dell'esecuzione, rilevante ai fini dell'impedimento dell'estinzione per decorso del tempo.
Massime di principio
- Nelle procedure di conversione della pena pecuniaria per insolvenza (art.660 c.p.p.) il magistrato di sorveglianza deve accertare l'effettiva insolvenza del condannato, non dichiarare l'estinzione della pena per decorso del tempo, perché tale accertamento spetta al giudice dell'esecuzione (art.676 c.p.p.).
- L'inizio dell'esecuzione (iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento) è l'evento rilevante che impedisce l'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo; conta il momento di tale inizio, indipendentemente dal modo (coattivo o spontaneo) in cui l'esecuzione prosegue.
- La notifica eseguita secondo le forme previste dall'art.140 c.p.c., anche con esito di "irreperibilità relativa", può essere considerata valida per far decorrere gli effetti dell'iscrizione a ruolo e interrompere il termine quinquennale.
- Se dagli atti emerge l'avvio dell'esecuzione entro il quinquennio, la pena non può considerarsi estinta per decorso del tempo e il magistrato deve procedere alla verifica dell'insolvenza ai fini della possibile conversione.
- In caso di dubbi sull'esistenza o sulla data della notifica o sulla prescrizione, il corretto rimedio è il rinvio al giudice competente (giudice dell'esecuzione) o la valutazione conforme alla ripartizione di competenze indicata dalla giurisprudenza di legittimità.
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