Cassazione Civile, Ordinanza n. 39671/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l'ente locale recuperava l'ICI per gli anni d'imposta 2010 e 2011 relativamente a due immobili siti in Roma. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, ma aveva compensato le spese di lite richiamando la particolarità della controversia e l'assenza di attività difensiva dell'ente nel grado di appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 14 Cost., lamentando che la compensazione delle spese fosse stata disposta con motivazione meramente apparente e apodittica, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente e specificamente indicate nella motivazione, e non possono essere espresse con formule generiche o di mero principio. Ha quindi osservato che la formula usata dalla CTR ('particolarità della controversia') è generica e non controllabile, mentre l'assenza di attività difensiva dell'ente nel grado di appello è irrilevante ai fini della compensazione, poiché l'ente aveva dato causa alla lite. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la compensazione delle spese è possibile solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015
ha modificato l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 introducendo il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate
art. 14 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la proposta del relatore e la gestione camerale del procedimento
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato in via comparativa come formulazione normativa analoga a quella del processo tributario sulla compensazione delle spese
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate in modo espresso e specifico nella motivazione del provvedimento.
- La motivazione della compensazione delle spese non può risolversi in formule generiche o stereotipate, perché deve consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste a fondamento della decisione.
- L'assenza di attività difensiva della parte vittoriosa o intimata nel grado di appello non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, se la parte soccombente ha dato causa alla controversia.
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