Cassazione Civile, Ordinanza n. 28948/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla proroga di un contratto di lavoro a termine stipulato il 6 giugno 2012. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la proroga, accertando la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, ordinando il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità, oltre al riconoscimento dell’inquadramento della lavoratrice nel I livello del contratto collettivo aziendale e delle conseguenti differenze retributive. In appello era stato osservato che la società non aveva provato le esigenze poste a base della proroga né che la dipendente fosse stata adibita alla medesima attività; inoltre le mansioni svolte erano state ricondotte al superiore primo livello. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente in ordine all’art. 10 del contratto collettivo aziendale sull’inquadramento, e violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti (artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. e seguenti) per errata interpretazione della medesima clausola collettiva, sostenendo che essa precludesse il superiore inquadramento in difetto di permanenza nel livello inferiore per un determinato periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi introducessero per la prima volta in sede di legittimità una questione non affrontata nei precedenti gradi di merito, e comunque non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il riconoscimento del I livello non derivava, infatti, da un avanzamento per mansioni superiori, ma dalla corretta individuazione ab origine dell’inquadramento spettante in base alle mansioni effettivamente svolte; per tale profilo l’art. 10 del contratto collettivo, che disciplina i tempi minimi di attestazione per l’attribuzione dei diversi livelli, non era applicabile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione al difensore antistatario della controricorrente, e altresì al pagamento della somma equitativa ex art. 96 c.p.c. nonché dell’ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
invocato per dedurre il vizio di motivazione apparente
art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. e ss.
richiamati come criteri legali di interpretazione dei contratti, ritenuti non pertinenti rispetto alla ratio della decisione di merito
art. 10 del contratto collettivo per il personale della Compagnia Aerea Italiana
la Corte afferma che disciplina i tempi minimi per l’attribuzione dei diversi livelli di inquadramento e non la corretta collocazione originaria della posizione lavorativa
richiamato nel procedimento accelerato per la definizione del ricorso
richiamato per la riserva di decisione del collegio nel procedimento accelerato
la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata in quanto il giudizio è definito in conformità alla proposta di inammissibilità
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1 comma 17 legge n. 228 del 2012
norma di modifica richiamata per il contributo unificato
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell’ulteriore importo dovuto
Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540
richiamata per affermare che la mancata adesione alla proposta di definizione, poi confermata, integra un’ipotesi normativa di abuso del processo ai fini dell’art. 96 c.p.c.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che prospetti una questione nuova, non dedotta nei precedenti gradi di merito e non trattata dalla sentenza impugnata.
- La censura che richiami una clausola collettiva sull’attribuzione dei livelli di inquadramento è non pertinente se la decisione di merito ha accertato il corretto inquadramento originario in base alle mansioni effettivamente svolte, e non un avanzamento per mansioni superiori.
- I criteri legali di interpretazione del contratto possono essere invocati solo rispetto a una questione realmente decisiva per la ratio decidendi; se la clausola richiamata regola un profilo diverso, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
- Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta di inammissibilità può fondare la condanna per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quale ipotesi normativa di abuso del processo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti di legge.
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