Cassazione Penale, Sentenza n. 41602/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a fatti connessi al rinvenimento, nel 2012, di armi e munizioni non denunciate nell'ufficio del ricorrente (all'epoca maresciallo dei Carabinieri). L'imputato era stato poi assolto dal Tribunale di Enna (18/10/2016) e la sentenza confermata in appello (17/01/2019). Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo che una condotta definita "improntata a negligente e consapevole disordine" avesse configurato una colpa grave ostativa all'indennizzo. Il ricorrente ha impugnato tale decisione per presunta violazione delle norme procedurali e per contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse valutato correttamente, con autonomia tipica del giudizio di riparazione, la ricorrenza della causa ostativa fondata su dolo o colpa grave. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la colpa che esclude l'indennizzo è una colpa oggettiva (macroscopica negligenza o imprudenza) tale da poter aver creato una situazione di prevedibile intervento dell'Autorità giudiziaria. Ha altresì precisato che la cognizione della Corte di cassazione nel procedimento di riparazione è limitata alla legittimità e alla logicità della motivazione del provvedimento impugnato, non al merito sostanziale. Esito pratico: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso di euro 1.000 in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
Legge 22 maggio 1967, n. 896 (riparazione per ingiusta detenzione)
La normativa sul ristoro per ingiusta detenzione costituisce il quadro normativo della domanda di riparazione; la pronuncia applica il principio che il diritto all'indennizzo può essere escluso in presenza di dolo o colpa grave del detenuto
art. 328; art. 110; art. 416-bis
I reati originariamente ipotizzati (reati connessi al rinvenimento di armi e relativa partecipazione associativa) sono i fatti che hanno dato avvio all'indagine, poi sfociata in assoluzione; la decisione di riparazione valuta l'incidenza della condotta materiale sull'adozione della misura
art. 314; art. 315; art. 274; art. 643; art. 606
Art. 314-315: regole per il giudizio di riparazione e limiti alla cognizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio che esclude l'indennizzo per dolo o colpa grave. Art. 274 (flagranza) è stata richiamata ma non è la sede per contestarne l'applicabilità. Art. 643 e richiamo nell'art. 315: sottolineano che la Corte di Cassazione nel procedimento di riparazione verifica la legittimità e la logicità dell'ordinanza impugnata. Art. 606 delimita i motivi di ricorso in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio per riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice procede con autonomia rispetto al giudice penale e valuta ex ante se la condotta del detenuto, anche se non penalmente rilevante, possa aver determinato una situazione idonea a ingenerare l'intervento autoritativo.
- La causa ostativa all'indennizzo è la presenza di dolo o di colpa grave intesa in chiave oggettiva: una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, secondo il parametro dell'"id quod plerumque accidit", poteva prevedibilmente provocare un intervento dell'Autorità giudiziaria.
- La valutazione della colpa grave non coincide con l'accertamento della responsabilità penale: il giudice della riparazione non accerta reati ma verifica se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illecito penale.
- La Cassazione, nel processo di riparazione, è limitata a sindacare la legittimità e la logicità del provvedimento impugnato e non può rientrare nel merito della ricostruzione fattuale già autonoma del giudice della riparazione.
- Lo status professionale del richiedente (es. pubblico ufficiale o appartenente a forze dell'ordine) può aggravare la valutazione della condotta: comportamenti deontologicamente scorretti o violazioni di norme di servizio possono integrare colpa grave anche se non sufficiente per una condanna penale.
- Contestazioni relative a profili di flagranza o specifiche formalità procedurali possono essere inammissibili o non valutabili nella sede di riparazione se non pertinenti al giudizio di legittimità dell'ordinanza impugnata.
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