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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27282/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di un imputato per furto in concorso, aggravato dall’uso di mezzi di esecuzione tali da ostacolare la difesa, dalla presenza di più circostanze aggravanti e da altra aggravante contestata ex art. 61 n. 5 c.p. In sede di legittimità l’unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che la censura è inammissibile perché richiede una diversa valutazione degli elementi fattuali già esaminati e respinti in appello con motivazione logica e non contraddittoria; inoltre, la doglianza si risolve nella riproposizione di questioni già dedotte in appello. La Corte aggiunge che il giudice di appello può attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave, se la questione è connessa a un capo o punto oggetto di impugnazione, senza violare il divieto di reformatio in peius, che riguarda solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma concorsuale nella contestazione del reato, senza specifiche ulteriori elaborazioni nel provvedimento.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale disposizione incriminatrice del furto contestato.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Richiamato per le aggravanti speciali contestate in relazione al furto.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Richiamato quale aggravante comune contestata.

  • art. 131-bis c.p.

    La deduzione di particolare tenuità del fatto è ritenuta non scrutinabile in cassazione quando richieda una nuova valutazione del compendio fattuale già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • divieto di "reformatio in peius"

    Il giudice di appello può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave se la questione è connessa a un capo o punto impugnato; il divieto opera sul trattamento sanzionatorio in senso stretto, cioè specie e quantità della pena.

Massime di principio

  • La censura proposta in cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge, richiede una nuova e diversa valutazione di elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito.
  • La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è deducibile in sede di legittimità se presuppone un riesame del fatto e delle circostanze concrete già apprezzate con motivazione immune da vizi logici e contraddittorietà.
  • Il giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, può attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave quando la questione sia strettamente connessa a un punto della decisione oggetto di impugnazione, senza violare il divieto di reformatio in peius, che riguarda la sola pena in senso stretto.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, ove determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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