Cassazione Civile, Ordinanza n. 00962/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandataria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due passeggeri, azionata tramite mandataria con rappresentanza, per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 a seguito del ritardo superiore a tre ore di un volo internazionale operato da una compagnia aerea. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, il Tribunale aveva accolto la pretesa ritenendo che, in caso di riprogrammazione del volo, rilevasse la presentazione al check-in nell'orario successivamente comunicato e non già la presenza all'imbarco nell'orario originariamente previsto, e aveva escluso la prova di una circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore. In cassazione la compagnia aerea ha proposto ricorso articolando tre motivi, ma prima della decisione ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La controparte ha resistito con controricorso; la ricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del controricorso per asserita mancanza di procura speciale, eccezione poi ritenuta infondata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla compagnia aerea, ha escluso l'inammissibilità del controricorso perché la procura risultava conferita per il giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la novità della questione oggetto del ricorso. È stato anche precisato che, per effetto dell'estinzione, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, par. 2, lett. a), Reg. CE n. 261/2004
richiede la presentazione del passeggero al check-in secondo quanto successivamente comunicato in caso di riprogrammazione del volo; il Tribunale ha escluso che fosse necessaria la presenza all'orario originariamente indicato per l'imbarco
art. 5, par. 3, Reg. CE n. 261/2004
il vettore è esonerato dalla compensazione solo se prova la circostanza eccezionale e l'adozione di misure idonee a evitarne o ridurne le conseguenze; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante dal giudice di merito
artt. 6 e 7, Reg. CE n. 261/2004
fondano la domanda di compensazione pecuniaria per ritardo aereo
norma che disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione nel procedimento semplificato indicato nell'ordinanza
richiamato in tema di requisiti di specialità della procura per il controricorso in cassazione
art. 140-bis disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per la partecipazione del consigliere relatore tramite videoconferenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la sua applicazione è esclusa quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
art. 7, Reg. CE n. 261/2004
individua la compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri in caso di ritardo/cancellazione secondo i presupposti del regolamento
Massime di principio
- In tema di compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004, la verifica del diritto del passeggero va compiuta alla luce degli effetti della riprogrammazione del volo e dell'orario successivamente comunicato, non già in base all'originario orario di partenza, quando il giudice di merito ritenga che il vettore abbia modificato in anticipo la programmazione.
- Il vettore aereo che invochi una circostanza eccezionale per sottrarsi alla compensazione deve dimostrare sia l'evento eccezionale sia di avere adottato misure ragionevoli per evitarne o attenuarne le conseguenze; in difetto, la causa di esonero non opera.
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, con possibilità per la Corte di compensare le spese in presenza di giusti motivi, e impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
- La procura al controricorso è sufficiente se dal testo risulta espressamente conferita per il giudizio di cassazione e per la difesa dinanzi alla Suprema Corte, anche ove il controricorso sia stato predisposto in relazione a una specifica impugnazione.
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- ricorrente
- x
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