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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04955/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. Con il primo motivo ha dedotto l'assenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 474 c.p., sostenendo che la contraffazione fosse talmente grossolana da rendere configurabile un reato impossibile. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione della condotta nel mero illecito amministrativo relativo all'acquisto di merce contraffatta, assumendo che mancasse la prova della detenzione della merce a fini di vendita e quindi l'operatività delle fattispecie penali richiamate. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa ha inoltre depositato una memoria, ritenuta tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo delle censure già disattese in appello e comunque infondato nel merito, precisando che il reato di cui all'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e si configura anche quando la contraffazione sia grossolana e riconoscibile. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che dagli atti emergeva la custodia di una notevole quantità di prodotti contraffatti, separati in buste di cellophane e collocati in uno scantinato, elementi indicativi della destinazione alla vendita; il dolo è stato desunto anche dalla mancata spiegazione sulla provenienza dei beni. Ha reputato generico il terzo motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché non si confrontava con le argomentazioni della Corte d'appello sulla gravità della condotta, sull'elevata quantità dei marchi contraffatti e sul danno al legittimo affidamento dei consumatori. Ha escluso altresì la possibilità di rilevare la prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiararla. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La norma tutela la fede pubblica e l'affidamento dei consumatori sulla genuinità dei marchi; è applicabile anche in caso di contraffazione grossolana e riconoscibile, non configurandosi reato impossibile per tale sola ragione.

  • art. 648 c.p.

    È richiamato dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione, ma la Corte non accoglie la prospettazione perché i fatti accertati mostrano una detenzione di merce contraffatta finalizzata alla vendita, non riducibile al mero illecito amministrativo evocato.

  • art. 1, comma 7, d.l. n. 35 del 2005

    Norma invocata come fonte dell'illecito amministrativo relativo all'acquisto di merce contraffatta; la Corte esclude che possa applicarsi nel caso concreto, in presenza di detenzione finalizzata alla vendita di prodotti falsi.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è negata perché la difesa non si confronta con la valutazione di gravità della condotta, della quantità dei beni contraffatti e del pregiudizio all'affidamento dei consumatori.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dedotte con l'impugnazione.

  • art. 611 c.p.p.

    La memoria del difensore è stata ritenuta tardiva perché depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Massime di principio

  • Il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la fede pubblica e l'affidamento generale dei consumatori, non il singolo acquirente: pertanto la riconoscibilità della contraffazione da parte dell'acquirente non esclude la tipicità del fatto.
  • La contraffazione grossolana non integra di per sé un reato impossibile quando il bene falsamente marchiato sia comunque idoneo a incidere sull'affidamento del mercato.
  • La prova della destinazione alla vendita di merce contraffatta può essere desunta da elementi fattuali esterni, quali quantità rilevante dei prodotti, modalità di confezionamento e luogo di custodia.
  • L'elemento soggettivo del reato può essere inferito anche dalla mancata giustificazione della provenienza dei beni, in presenza di un quadro indiziario univoco.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riprodurre le censure già respinte in appello senza una critica specifica e correlata alla motivazione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenta elevata offensività per quantità, modalità esecutive e impatto sul bene giuridico tutelato.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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