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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28906/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2005 tra la società poi fallita e la società concedente. Nel 2011 la concedente aveva risolto il contratto per inadempimento dell’utilizzatrice, chiedendo la restituzione dell’immobile e trattenendo somme in base alla clausola contrattuale n. 17 delle condizioni generali, che prevedeva, in caso di risoluzione, la restituzione del bene, il pagamento dei canoni insoluti e la possibilità per la concedente di trattenere i canoni già versati e richiedere quelli futuri e il prezzo di opzione attualizzati, detraendo quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene. La curatela del fallimento, nel 2015, ha agito chiedendo la declaratoria di manifesta eccessività dell’indennità/clausola penale ai sensi degli artt. 1384 e 1526 c.c., la riduzione di quanto trattenibile dalla concedente e la restituzione della differenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non applicabile l’art. 1526 c.c. per la presenza di una clausola pattizia di tipo marciano. La Corte d’appello aveva confermato, valorizzando la natura finanziaria del leasing e ritenendo la clausola non manifestamente eccessiva e persino dotata di funzione punitiva. Nel ricorso per cassazione il fallimento deduce: 1) falsa applicazione degli artt. 1384, 1453 e 1526 c.c., sostenendo che, secondo le Sezioni Unite n. 2061/2021, per i leasing risolti per inadempimento anteriore alla l. n. 124/2017 si applica in via esclusiva l’art. 1526 c.c.; 2) violazione degli artt. 1384 e 1526 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., perché la concedente non avrebbe mai chiesto l’applicazione della penale e il giudice non avrebbe potuto attribuirle somme a tale titolo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese, invocando la compensazione in ragione del mutamento giurisprudenziale. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri: ha censurato la sentenza d’appello sia per avere attribuito alla clausola una funzione punitiva del risarcimento, sia per avere affermato in astratto la legittimità della disciplina pattizia senza applicare la regola, fissata dalle Sezioni Unite, secondo cui ai leasing traslativi risolti per inadempimento anteriore alla l. n. 124/2017 si applica analogicamente l’art. 1526 c.c.; il giudice di merito deve quindi verificare in concreto l’eventuale manifesta eccessività della penale/clausola di confisca, stimare il valore residuo del bene e detrarlo dalle somme dovute, riducendo la penale se necessario per ricondurre il risultato ad equità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, per un leasing immobiliare risolto per inadempimento verificatosi prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017, la disciplina applicabile è quella dell’art. 1526 c.c. in via analogica, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2061/2021. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della possibile riduzione della penale/clausola pattizia alla luce dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 1384 c.c., nonché per la liquidazione delle spese. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo.

Norme richiamate

  • art. 1384 c.c.

    La clausola penale è riducibile dal giudice se manifestamente eccessiva; nel leasing traslativo il giudice deve comparare il vantaggio assicurato al concedente con il margine di guadagno atteso dalla regolare esecuzione del contratto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato quale norma sull’inadempimento e sulla risoluzione, ma la Corte ribadisce che, nel caso di leasing traslativo anteriore alla l. n. 124/2017, la disciplina speciale/pattizia non esclude l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c.

  • art. 1526 c.c.

    Per i leasing traslativi risolti per inadempimento anteriore alla l. n. 124/2017 si applica analogicamente la disciplina della vendita con riserva di proprietà: restituzione del bene, detrazione del valore residuo e possibile riduzione della penale per ricondurre l’assetto ad equità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per sostenere che la concedente non avesse domandato l’applicazione della penale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla possibile compensazione in presenza di mutamento giurisprudenziale.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato solo come base della risoluzione contrattuale intimata dalla concedente per clausola risolutiva espressa.

  • art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017

    La disciplina del leasing introdotta nel 2017 non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai casi di risoluzione i cui presupposti siano successivi alla sua entrata in vigore.

  • art. 72-quater l.fall.

    Non è applicabile in via analogica ai rapporti di leasing risolti prima della l. n. 124/2017.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario traslativo, se la risoluzione per inadempimento è intervenuta prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017, le conseguenze della risoluzione vanno regolate in via analogica secondo l’art. 1526 c.c., con esclusione dell’applicazione retroattiva della disciplina introdotta nel 2017.
  • Il giudice non può considerare in astratto legittima una clausola che attribuisca al concedente l’intero vantaggio economico dell’operazione: deve verificare in concreto se la clausola determini un risultato manifestamente eccessivo e, in tal caso, ridurre la penale ex art. 1384 c.c.
  • In presenza di una clausola che trattenga canoni già riscossi e attribuisca al concedente ulteriori importi, occorre comunque detrarre il valore residuo del bene o il ricavato della sua vendita/ricollocazione, per evitare un indebito arricchimento del concedente.
  • La funzione risarcitoria della clausola penale non può trasformarsi in funzione punitiva o ultracompensativa, salvo specifica previsione di legge; il risarcimento civile resta orientato alla reintegrazione del pregiudizio effettivo.
  • L’apprezzamento della manifesta eccessività della penale richiede una valutazione comparativa tra il vantaggio pattuito e l’utile che la parte adempiente avrebbe conseguito dall’esecuzione regolare del contratto, con adeguato accertamento in fatto.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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