Sentenza n. 3692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accertato l’inerzia del Ministero sull’istanza di riconoscimento di un titolo estero abilitante all’insegnamento e aveva ordinato di provvedere, nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un titolo estero di formazione professionale, rilasciato in Romania e abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per classi di concorso relative alla lingua francese, aveva proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007. Aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Il TAR aveva accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ordinando al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni e nominando, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente generale competente quale commissario ad acta. Il Ministero ha appellato deducendo che, prima della decisione del TAR, aveva già adottato un provvedimento di parziale riconoscimento del titolo, riconoscendolo per una classe di concorso e respingendo la richiesta relativa all’altra, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso il silenzio e improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’appellato non si è costituito in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha rilevato che, alla data dell’udienza di primo grado del 4 novembre 2025, il Ministero aveva già adottato il decreto di riconoscimento del titolo per una delle classi di concorso, con conseguente superamento dell’inerzia originariamente contestata. Il fatto che il provvedimento fosse parziale non impediva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso contro il silenzio, poiché l’amministrazione aveva comunque provveduto sull’istanza; le eventuali contestazioni sul contenuto del provvedimento avrebbero dovuto essere rivolte contro quest’ultimo. Il ricorso di primo grado è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese del primo grado sono state compensate integralmente, anche perché il ricorrente, cui il provvedimento era stato comunicato, non lo aveva portato a conoscenza del TAR e non aveva chiesto la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Le spese del grado d’appello sono state dichiarate irripetibili, poiché anche il Ministero aveva omesso di informare il TAR dell’avvenuta adozione del provvedimento. Il Ministero è stato tuttavia condannato a rimborsare all’appellato il contributo unificato del giudizio di primo grado, avendo adottato il provvedimento solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento del titolo estero di formazione professionale abilitante all’insegnamento.
Direttiva 2005/36/CE
È indicata quale fonte europea attuata dalla disciplina nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Direttiva 2013/22/UE
È indicata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE, nell’ambito della disciplina applicabile al riconoscimento del titolo estero.
È indicato quale decreto legislativo di recepimento delle modifiche alla disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta nell’ambito del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso esaminato, l’adozione del provvedimento espresso sull’istanza ha fatto venir meno l’interesse all’azione contro il silenzio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione, anche in corso di causa e prima della decisione, di un provvedimento espresso sull’istanza determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L’adozione di un provvedimento solo parzialmente satisfattivo dell’istanza è sufficiente a superare l’inerzia oggetto dell’azione contro il silenzio; le contestazioni relative alla legittimità o alla completezza del contenuto del provvedimento devono essere fatte valere mediante autonoma impugnazione dell’atto espresso.
- Le parti hanno l’onere di comunicare al giudice l’adozione del provvedimento sopravvenuto che incide sull’interesse alla decisione; l’omessa comunicazione può rilevare nella regolazione delle spese di lite.
- Quando l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, il giudice può porre a suo carico il rimborso del contributo unificato, anche se dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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