Cassazione Penale, Sentenza n. 21984/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per aver fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari (art. 416 c.p.). Zakaria deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione e il travisamento del fatto, contestando l'attribuzione all'imputato di una specifica utenza telefonica e la riconduzione a lui di una frase nella conversazione n. 246, ritenendo che l'utenza e la frase siano riconducibili a terzi. Shinware censura la valutazione della prova relativa alla sua presenza nelle abitazioni indagate (basata sulle dichiarazioni di un teste) e la sua identificazione quale utilizzatore di una delle utenze captate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto le doglianze generiche, consistenti in una mera rivalutazione del merito e della valutazione delle prove; per Zakaria ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito, in particolare la perizia d'ufficio sul traffico telefonico e gli elementi indiziari che raccordano l'utenza al ricorrente; per Shinware ha ritenuto adeguatamente motivate le conclusioni della corte territoriale sull'identificazione e sulla titolarità dell'utenza. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
commi secondo, terzo e sesto; esclusa la circostanza aggravante di cui al quinto comma
La norma è stata applicata per configurare l'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione degli imputati sulla base di riscontri indiziari e perizia telefonica
richiamata in sentenza quale circostanza aggravante esclusa
La norma è menzionata in relazione a possibili aggravanti; la Corte ha escluso l'applicazione dell'aggravante richiamata
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di imporre, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che consistono in una mera rivalutazione del merito o della valutazione delle prove sono generalmente inammissibili: bisogna indicare specifici vizî di diritto o errori logici-motivazionali ben delimitati.
- Se si contesta una perizia (es. analisi del traffico telefonico), l'impugnazione deve puntualizzare profili metodologici e fornire, se possibile, una controperizia o motivi tecnici che rendano manifesta l'inattendibilità del rilievo probatorio.
- Le contestazioni di identificazione (es. attribuzione di una utenza) richiedono argomentazioni concrete e prove alternative: affermazioni generiche di non riconoscimento sono deboli dinanzi alla valutazione tecnica del giudice di merito.
- Le doglianze basate unicamente su dichiarazioni contraddittorie di testi o sulla diversa interpretazione di conversazioni telefoniche sono, di norma, questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente riaperte in sede di legittimità.
- Per evitare l'inammissibilità, l'impugnante deve articolare il motivo in termini di diritto (es. violazione di norme procedurali, omessa valutazione di elementi decisivi, contraddittorietà manifesta della motivazione) e non soltanto come disaccordo con la valutazione probatoria.
Testo integrale
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