Cassazione Penale, Sentenza n. 33993/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per furto continuato aggravato commesso nell'abitazione delle persone offese: la ricorrente era accusata di essersi appropriata di somme di denaro custodite in un cassetto chiuso a chiave e di oggetti d'argenteria. Il ricorso, articolato in quattro motivi, contestava: (1) la motivazione e la valutazione delle prove da parte della Corte d'appello; (2) la configurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento; (3) il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; (4) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibili censure che pretendono una rivalutazione del fatto o delle prove, richiamando il limite del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p.). Sul secondo motivo ha confermato la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento: la condotta è stata ritenuta caratterizzata da astuzia e stratagemmi (uso di chiave nascosta, presa di fiducia, parziale sottrazione per dissimulare il furto, messaggi confessorii, reiterazione del fatto). Sul terzo motivo ha giudicato legittimo il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito ha motivato adeguatamente la scelta e che la pena risultava già mite. Sul quarto motivo ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la non esiguità del fatto, la reiterazione, l'intensità del dolo e il comportamento successivo dell'imputata. In sintesi: confermata la condanna, rigettati tutti i motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2 (aggravante del mezzo fraudolento)
L'aggravante si configura quando l'attività preparatoria o il mezzo impiegato siano dotati di astuzia, scaltrezza e insidiosità idonee a eludere la vigilanza del detentore; può essere rilevante anche il stratagemma posto in essere dopo la sottrazione finalizzato a consolidare lo spossessamento. Applicata ai fatti di specie (chiave nascosta, parziale sottrazione per dissimulare, messaggi per carpire fiducia, reiterazione).
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede offensività minima, esiguità del danno e modalità non pervicaci; è stata esclusa nel caso concreto a causa della reiterazione, della non esiguità della condotta e dell'intensità del dolo e del comportamento successivo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (limiti del sindacato di legittimità)
Limita il controllo della Cassazione alla verifica della logica e delle ragioni giuridicamente apprezzabili della motivazione, escludendo la rinnovazione della valutazione probatoria di merito; critica alle risultanze probatorie che si risolvano in un mero riesame del fatto sono inammissibili.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 40354/2013 Sciuscio) e prassi di legittimità richiamata
Precisano i criteri di configurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento (insidia, astuzia, stratagemma che elude le difese), nonché l'orizzonte di sindacabilità della motivazione in Cassazione; la Corte ha fatto esplicito richiamo a tali principi nell'applicare l'aggravante ai comportamenti descritti.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione integrale delle prove di merito; per ottenere accoglimento su questioni di motivazione occorre dimostrare un "travisamento della prova" indicandone con precisione gli atti decisivi omessi o falsamente utilizzati.
- L'aggravante del mezzo fraudolento richiede più di un semplice accorgimento: sono necessari stratagemmi o comportamenti astuti volti ad eludere la vigilanza della vittima e a carpirne la fiducia; il rapporto di collaborazione e l'uso di mezzi idonei a dissimulare il furto (es. lasciare parte della somma) rafforzano la configurabilità dell'aggravante.
- Il giudizio sulla prevalenza delle attenuanti generiche è discrezionale e di fatto: la sua esclusione è difficilmente censurabile in sede di legittimità se motivata in modo coerente dal giudice di merito.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede un complesso di condizioni che escludono la pervicacia, la reiterazione e la non esiguità del danno; condotte ripetute o particolarmente insidiose ostano al riconoscimento della particolare tenuità.
- Prove 'confessorie' e messaggi elettronici (es. WhatsApp) possono costituire elemento probatorio rilevante se inseriti in un quadro fattuale coerente; chi impugna deve pertanto contestarne la decisività con riferimenti precisi agli atti in cui il dato sarebbe travisato o omesso.
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