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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30691/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due fatti già giudicati con sentenze della Corte di appello di Palermo del 5 febbraio 2015 e della Corte di appello di Messina del 30 maggio 2022. Il ricorso deduce violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo che le condotte fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso, poiché i fatti di corruzione riguardavano attività connesse alla gestione delle scommesse, divenuta oggetto di interesse di una consorteria criminale alla quale il ricorrente avrebbe dato apporto come partecipe esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse nella richiesta di una nuova valutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice dell'esecuzione in modo non manifestamente illogico o contraddittorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in executivis; nel caso, la doglianza non era ammissibile perché chiedeva una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 81 c.p.

    norma richiamata per sostenere l'unicità del disegno criminoso e quindi la configurabilità della continuazione tra i reati.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorrente ha proposto impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito o dell'esecuzione, né sostituire a quella decisione una ricostruzione alternativa ritenuta più plausibile dal ricorrente.
  • La verifica della continuazione in sede esecutiva presuppone un apprezzamento di fatto sulla unitarietà del disegno criminoso; se tale valutazione è congrua e non manifestamente illogica, il ricorso che mira a sovvertirla è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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