Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23650/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. nei confronti di Ziu Brikeli per plurimi reati connessi al traffico di stupefacenti e all'associazione. Il P.M. deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame: pur riconoscendo gravi indizi e il ruolo apicale dell'indagato nelle due associazioni (corriere di ingenti quantitativi) e fatti che denotano volontà di continuare l'attività illecita (compreso il suggerimento di usare un mitra per vendetta), il Tribunale aveva escluso le esigenze cautelari ritenendo che i contatti con i sodali fossero cessati e rilevando l'arresto di alcuni coindagati. Il P.M. contestava l'assenza di elementi probatori sulla disintegrazione del sodalizio o sul recesso del ricorrente e sottolineava che la detenzione di altri associati non esclude le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame, disponendo il rinvio per un nuovo esame al Tribunale di L'Aquila. La Cassazione ha rilevato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame: quello stesso provvedimento riconosceva gravi indizi e la continuità della partecipazione dell'indagato alle associazioni (incluso il suggerimento di utilizzo di arma), ma sosteneva l'assenza delle esigenze cautelari senza elementi concreti a prova della disintegrazione del sodalizio o del recesso. La Corte ha inoltre chiarito che lo stato di detenzione di altri associati non è di per sé idoneo a escludere la concretezza delle esigenze cautelari, richiamando giurisprudenza in tema; ha quindi annullato e rinviato ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod. pen.

    Norma richiamata tra le circostanze aggravanti; la sentenza la enumera tra le norme contestate in relazione alla gravità degli indizi.

  • art. 74 T.U. Stup.

    Riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte osserva che la presunzione di esigenze cautelari può essere superata solo con prova della disintegrazione del sodalizio o del recesso dell'associato.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorrente con altre fattispecie penali, riportato tra le accuse a carico dell'indagato.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento a circostanze aggravanti o concorso di persone nel reato, citato nel capo di imputazione.

  • art. 73 T.U. Stup.

    Norma relativa ad altre fattispecie nello specifico capo di imputazione; richiamata per definire i reati contestati.

  • art. 80, comma 2, T.U. Stup.

    Citata nell'elencazione delle norme contestate; collegata alla disciplina delle circostanze e delle pene nel T.U. stupefacenti.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Cassazione come disposizione che presuppone la sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti associativi e che la prova contraria richiede elementi concreti quali la disintegrazione del sodalizio o il recesso effettivo.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata in relazione alla giurisprudenza sul punto secondo cui lo stato di detenzione per altra causa di un soggetto o di altri associati non esclude di per sé l'attualità delle esigenze cautelari, potendo il detenuto riacquistare la libertà anche brevemente.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma invocata per il rinvio della decisione al Tribunale del riesame di L'Aquila per un nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la rilevanza del ruolo dell'indagato in associazioni criminose rendono necessario che l'esclusione delle esigenze cautelari sia motivata con elementi concreti e non con affermazioni apodittiche.
  • La mera detenzione o arresto di alcuni coindagati non è automaticamente idonea a dimostrare la cessazione dell'attività del sodalizio né a escludere il pericolo di reiterazione; occorre prova della disintegrazione del gruppo o del recesso dell'indagato.
  • Se nella stessa ordinanza convivono il riconoscimento di gravi indizi e l'affermazione di inesistenza delle esigenze cautelari, la motivazione deve spiegare chiaramente in che modo i fattori di pericolo siano venuti meno; la contraddittorietà può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • Minacce o manifestazioni di volontà di usare armi (anche su intercettazioni) costituiscono indici importanti ai fini del pericolo di reiterazione e vanno considerati nella valutazione delle esigenze cautelari.
  • In caso di motivazione insufficiente o illogica del giudice del riesame, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame piuttosto che decidere nel merito quando la valutazione richiede ulteriore istruttoria o spiegazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.