Cassazione Penale, Sentenza n. 23645/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che, quale giudice della riparazione in sede di rinvio dopo sentenza di annullamento della Cassazione, aveva rigettato la domanda di indennizzo per ingiusta detenzione. Denunciava violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e carenza/mancata motivazione: lamentava che la corte territoriale avesse contraddetto la sentenza di assoluzione e l'ordinanza che in precedenza aveva riconosciuto l'ingiusta detenzione, valutando come colpose e sinergiche rispetto all'adozione della misura cautelare circostanze (pregressa condanna nel processo "Scarface", dichiarazioni di collaboratori, vicende con il fratello condannato per usura, dichiarazioni di Paternò) che secondo il ricorrente erano già state ritenute inidonee a giustificare la misura e prive di nesso causale con la custodia cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale, nel ruolo di giudice della riparazione, avesse correttamente esercitato la sua autonomia valutativa rispetto al giudice della cognizione e aveva individuato condotte anteriori alla misura che, pur non idonee a fondare una responsabilità penale definitiva, avevano rilevanza causale e integravano una colpa grave sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare. La Cassazione ha quindi confermato il rigetto della domanda di indennizzo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La norma definisce l'associazione di tipo mafioso; nel caso è stato osservato che, pur non essendo stata accertata la responsabilità per questo reato, elementi come pregresse condanne e legami possono concorrere a creare un'apparenza di pericolosità rilevante ai fini cautelari e dunque assumere valenza causale nella valutazione della colpa grave del richiedente l'indennizzo.
Il ricorrente invocava la violazione di questa normativa nella procedura cautelare; la Corte ha però ritenuto che il giudice della riparazione abbia correttamente valutato, ai sensi della giurisprudenza, se sussistesse colpa grave concorsuale nella produzione dell'evento 'detenzione', escludendo così il diritto all'indennizzo.
Giurisprudenza - Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013
Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013
Principio richiamato secondo cui il giudice della riparazione, pur operando sul medesimo materiale probatorio, ha ampia autonomia logico-motivazionale e può giungere a conclusioni diverse rispetto al giudice della cognizione, valutando se condotte antecedenti abbiano concorso, anche per colpa, alla produzione dell'evento detentivo.
Giurisprudenza - Sez. 3 n. 29550 del 05/07/2019
Sez. 3 n. 29550 del 05/07/2019, Rv. 277475-01
Conferma che 'frequentazioni ambigue' e contatti con soggetti coinvolti in attività illecite possono integrare comportamento di colpa grave idoneo a escludere l'indennizzo, anche se tali rapporti sono familiari, purché sussista la consapevolezza dell'illiceità e non siano assolutamente necessitati.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale: può valutare il medesimo materiale probatorio e ritenere sussistente una colpa grave che abbia concorso alla produzione della detenzione, pur in assenza di condanna penale definitiva.
- Per negare l'indennizzo non è necessario provare la responsabilità penale: è sufficiente dimostrare una colpa grave antecedente e sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare, in grado di ingenerare nell'autorità l'apparenza di pericolosità.
- Elementi quali pregresse condanne, dichiarazioni di terzi, rapporti familiari o incontri con persone coinvolte in illeciti possono assumere rilievo se valutati come fattori oggettivi e connessi causalmente all'adozione della misura cautelare.
- La semplice ricorrenza di fatti non basta: il giudice deve motivare puntualmente il nesso causale tra le condotte antecedenti e la decisione cautelare, spiegando come tali elementi abbiano effettivamente inciso sulla percezione dell'autorità giudiziaria.
- In situazioni analoghe, chi chiede l'indennizzo deve dimostrare l'assenza di colpa grave; chi contesta l'indennizzo può fondarsi su elementi che, pur non idonei a costituire reato, contribuiscano a creare un'apparenza di pericolosità idonea a giustificare la misura.
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