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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30344/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale, resa in sede di rinvio, nella parte in cui aveva accolto il suo appello ma aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione addotta per compensare le spese sarebbe stata insufficiente o illegittima, perché fondata sull'"obiettiva controvertibilità della questione" e sulla data di instaurazione del giudizio, nonostante la sua vittoria sostanziale. La vicenda originava da un ricorso contro un preavviso di iscrizione ipotecaria, inizialmente rigettato in primo grado e poi accolto in appello nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime applicabile ratione temporis al giudizio tributario di secondo grado instaurato nel 2016, la compensazione delle spese poteva essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Nel caso concreto, la commissione tributaria regionale aveva indicato in modo sufficiente tali ragioni, richiamando l'obiettiva controvertibilità della questione e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nel corso del giudizio. La motivazione è stata quindi ritenuta coerente e razionale. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta dalla ricorrente

    il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della correttezza giuridica della motivazione sulla compensazione delle spese, non alla rivalutazione discrezionale dell'opportunità della compensazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione delle spese; la Corte ribadisce il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo applicabile, la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione del provvedimento sulle spese

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro del requisito di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della compensazione delle spese

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    per il processo tributario, nella versione ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    come risultante dalle modifiche del 2014 e dall'intervento della Corte costituzionale, consente la compensazione solo nei casi tipizzati e nelle ipotesi di assoluta novità, mutamento giurisprudenziale o sopravvenienze di analoga gravità

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 132 del 2014

    richiamato quale fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c.

  • L. n. 162 del 2014

    convertendo il d.l. n. 132 del 2014, ha inciso sul regime della compensazione delle spese

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha integrato l'art. 92 c.p.c. nel senso di ampliare le ipotesi di compensazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza successiva

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il potere del giudice di compensare in tutto o in parte le spese di lite è discrezionale, ma la sua motivazione è sindacabile in cassazione quando risulti palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
  • Nel processo tributario instaurato nel periodo di vigenza della disciplina novellata, la compensazione delle spese nei confronti della parte vittoriosa è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
  • Possono integrare gravi ed eccezionali ragioni la obiettiva controvertibilità della questione, l'assoluta novità, il mutamento della giurisprudenza su questioni decisive o sopravvenienze caratterizzate da assoluta incertezza di gravità equivalente.
  • La verifica di legittimità non investe l'opportunità della compensazione in sé, ma la coerenza logica e giuridica della motivazione che la sorregge.
  • Quando la compensazione è sorretta da un riferimento concreto all'evoluzione del contenzioso e della giurisprudenza, la motivazione può ritenersi sufficiente anche se la parte che ha impugnato risulta vittoriosa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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