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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21829/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a due anni di reclusione ed euro 2.000 di multa, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando in sostanza che le attenuanti generiche non fossero state ritenute prevalenti sulle aggravanti. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano aspecifici, reiterativi di censure già esaminate e non contenevano una critica argomentata della motivazione sulla pena e sul bilanciamento, nel quale il giudice di merito aveva valorizzato anche lo status di recidivo dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano generiche e non consentite in sede di legittimità, poiché si limitavano a riproporre questioni già disattese dalla Corte territoriale senza confutare specificamente la motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Nel giudizio di bilanciamento delle circostanze il giudice deve considerare gli elementi significativi della gravità del reato e della personalità del reo; non è necessario un esame analitico di tutti i parametri, purché la motivazione consenta di comprendere l'adeguatezza della pena.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche, meramente reiterative o confutative, non idonee a svolgere la critica argomentata richiesta in cassazione.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere specifici motivi di impugnazione; il richiamo serve a fondare l'inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una doglianza che si limiti a riproporre in modo generico questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito: occorre una critica specifica della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se rende comprensibile come la pena sia stata rapportata alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato.
  • Nel bilanciamento delle circostanze non è necessario che il giudice esamini in modo analitico tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché dalla motivazione emergano gli elementi ritenuti significativi.
  • La valorizzazione dello status di recidivo può legittimamente incidere sulla valutazione della personalità dell'imputato e sul giudizio di comparazione tra circostanze.
  • Il ricorso per cassazione che sia dichiarato inammissibile per difetto di specificità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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