Ordinanza n. 11980/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento voglia codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio– sede di Roma, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro n. 3848/25 (v. allegato) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 30923/2024, pubblicata in data 28/03/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 14/04/2025, passata in giudicato, provvedendo “a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u., da distrarsi”. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione Lavoro, passata in giudicato, nella parte relativa alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.030,00, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre chiesto, ove ritenuto opportuno, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di ottemperanza né si è pronunciato sulle richieste di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora. Ritenendo opportuno acquisire ulteriori elementi sui fatti di causa e sulle censure dedotte, ha ordinato al Ministero resistente di depositare una relazione sui fatti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026 per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale base della richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non decide sulla sua applicazione.
notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.
La norma è richiamata con riguardo alla notificazione della sentenza posta a fondamento del ricorso; l'ordinanza non esamina specificamente gli effetti di tale notificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di definire immediatamente la controversia, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione sui fatti rilevanti e sulle censure dedotte, rinviando la decisione a una successiva camera di consiglio.
- La richiesta di nomina di un commissario ad acta e di fissazione di una somma per ogni ritardo o inosservanza nell'esecuzione del giudicato può essere esaminata nel merito solo dopo l'acquisizione degli elementi istruttori necessari sulla situazione di fatto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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