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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal mancato incasso di due assegni di pari importo, complessivamente riferiti a un prezzo di fornitura di merce, presentati all’incasso presso la banca italiana tramite la quale la società attrice operava. La società sosteneva che la banca negoziatrice e la banca trattaria avessero tenuto condotte contrarie a diligenza, correttezza e trasparenza, restituendo i titoli senza pagamento per causali inizialmente non veritiere e poi ricondotte a disposizioni del traente; chiedeva la restituzione di commissioni e spese e il risarcimento dei danni. In appello la domanda era stata limitata solo nei confronti della banca estera, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto anche contro la banca italiana. I motivi di ricorso non vengono esaminati nel merito perché la Corte rileva preliminarmente un difetto di prova della notifica del ricorso alla banca estera, contumace, e soprattutto il giudicato interno formatosi nei confronti della banca italiana, in quanto l’appello non era stato proposto contro di essa ma solo contro la banca estera.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, non provata la rituale notificazione del ricorso alla banca estera, perché mancava l’avviso di ricevimento della raccomandata e non risultava depositato successivamente; dall’altro, ha accertato che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei confronti della banca italiana, poiché l’appello era stato espressamente limitato alla sola banca estera. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti di entrambe le banche, con condanna della ricorrente alle spese in favore della sola banca italiana costituita e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta richiede, ai fini della prova del suo perfezionamento, il deposito dell’avviso di ricevimento.

  • art. 140 c.p.c.

    Anche la raccomandata informativa prevista da tale norma deve essere provata mediante avviso di ricevimento.

  • art. 372 c.p.c.

    L’avviso di ricevimento può essere prodotto fino all’udienza o all’adunanza camerale, anche senza elenco alle altre parti.

  • art. 379 c.p.c.

    È il termine ultimo indicato per la produzione dell’avviso di ricevimento prima dell’inizio della relazione in udienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato quale sede camerale fino alla quale può essere prodotto l’avviso di ricevimento.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la rinnovazione della notificazione quando manchi l’avviso di ricevimento e l’intimato non si sia difeso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    È citato solo per descrivere la domanda risarcitoria articolata in corso di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007, art. 14

    Nel periodo ratione temporis consentiva la notificazione diretta per posta di atti giudiziari a destinatari residenti in altro Stato membro UE con raccomandata e avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso sia eseguita a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio va data mediante produzione dell’avviso di ricevimento; in mancanza, se il destinatario non svolge difese, il ricorso è inammissibile.
  • L’avviso di ricevimento può essere depositato fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale, ma se non viene prodotto entro tale momento e non vi è attività difensiva dell’intimato, non è consentita né una proroga per il deposito né la rinnovazione della notificazione.
  • Il giudicato interno può essere rilevato d’ufficio in cassazione quando dagli atti risulti che l’appello non era stato proposto contro una determinata parte: in tal caso il ricorso per cassazione nei suoi confronti è inammissibile perché la decisione di primo grado è divenuta definitiva.
  • Quando il gravame di appello è espressamente limitato a uno solo dei coobbligati o convenuti, la sentenza di primo grado passa in giudicato nei confronti degli altri soggetti non impugnati, salvo situazioni di litisconsorzio necessario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTrasporto
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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