Cassazione Civile, Ordinanza n. 05612/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo, previa declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente, la restituzione di somme asseritamente addebitate e riscosse senza titolo per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, valute, spese non pattuite per iscritto e interessi usurari. In primo e secondo grado era stata riconosciuta la nullità di alcune clausole, ma la domanda restitutoria era stata rigettata per difetto di prova, a causa della produzione solo frammentaria degli estratti conto e dell'impossibilità, secondo i giudici di merito, di ricostruire attendibilmente il rapporto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito eccessivo rilievo alla mancanza di alcuni estratti conto e avesse disatteso senza adeguata giustificazione le risultanze della CTU; 2) analoga violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rigetto della domanda di ripetizione della somma di euro 117.000,00 qualificata come rimessa solutoria indebita; 3) vizio di motivazione per avere valorizzato la mancanza di estratti conto dal 31.10.2005 alla chiusura del rapporto, nonostante la ricorrente sostenesse che in quel periodo il conto fosse solo formalmente aperto e privo di effettiva operatività; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 210 c.p.c. per non avere la Corte d'appello riconosciuto che il tribunale, nel quesito al CTU, avesse impartito un ordine di esibizione alla banca della documentazione in suo possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà sollecitassero una nuova valutazione del materiale probatorio e del contenuto dell'istruttoria, operazione preclusa in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha affermato che la doglianza ex art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia errata la regola di riparto dell'onere della prova, non quando si contesti il concreto apprezzamento delle prove; inoltre, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica della valutazione delle risultanze istruttorie. È stato ribadito che la carenza di estratti conto può essere colmata solo se il giudice di merito ritenga, in fatto, che vi siano altri elementi idonei a ricostruire il rapporto, valutazione che non è sindacabile se sorretta da motivazione non apparente. Quanto al preteso ordine di esibizione, la Corte ha escluso che il quesito al CTU valesse come ordine ex art. 210 c.p.c. e ha comunque rilevato che il ricorso mirava ancora una volta a ottenere una revisione del giudizio di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice di merito attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio o la sufficienza della prova offerta.
La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia richiede l'indicazione specifica della domanda, eccezione o motivo di appello asseritamente non esaminato e dell'atto in cui è stato proposto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per trasformare in violazione di legge una critica al merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente una revisione dell'apprezzamento delle prove.
La valutazione della prova e delle risultanze istruttorie è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo diversa previsione normativa.
Il quesito al consulente tecnico non equivale automaticamente a un ordine di esibizione nei confronti della parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà luogo, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, alla sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Richiamata quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito circa la sufficienza e attendibilità della prova, salvo che sia denunciato un vero errore di diritto sul riparto dell'onere probatorio o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice assegni l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la censura investe il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove raccolte.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del materiale istruttorio e richiede la precisa indicazione del fatto storico omesso e decisivo.
- Nel contenzioso bancario di ripetizione dell'indebito, la produzione incompleta degli estratti conto può essere superata solo se il giudice di merito ritenga, con valutazione insindacabile se congruamente motivata, che altri elementi consentano una ricostruzione attendibile del rapporto; in mancanza, la domanda può essere rigettata per difetto di prova.
- Un quesito rivolto al CTU non si traduce di per sé in un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., occorrendo un provvedimento specifico del giudice in tal senso.
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