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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, emesso dalla Prefettura di Napoli -Sportello per l’immigrazione in data 06.05.2025, con cui veniva decretato il rigetto della domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del D.LG.VO N. 286/98, Codice Domanda P-NA/L/Q2024/108098 presentata in favore del ricorrente; - di ogni atto connesso e consequenziale a quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202506588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, ha escluso, allo stato, la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione poiché il rapporto di lavoro risultava inesistente e mancavano ab origine i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli - Sportello unico per l'immigrazione del 6 maggio 2025, con cui era stata rigettata la domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata in suo favore, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare e ha ritenuto che l'invocato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione fosse precluso dall'inesistenza del rapporto di lavoro e dalla mancanza originaria dei requisiti normativamente richiesti.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del nulla osta al lavoro subordinato presuppone la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti; la loro mancanza originaria e l'inesistenza del rapporto di lavoro ostano, secondo la valutazione cautelare del TAR, al rilascio del permesso per attesa occupazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere esclusa quando risulti l'inesistenza del rapporto di lavoro e la mancanza originaria dei requisiti richiesti per il nulla osta al lavoro subordinato.
  • La mancanza ab origine dei requisiti normativi per il nulla osta al lavoro subordinato impedisce, allo stato, di fondare su tale procedura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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