Cassazione Civile, Ordinanza n. 25645/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dal trasferimento, disposto in data 27 gennaio 1997 dal direttore amministrativo di un’azienda sanitaria, di un dipendente da un servizio a un altro all’interno della medesima struttura, per un periodo di breve durata. Il dipendente, sindacalista CGIL, ha ritenuto il provvedimento abusivo e ritorsivo per il suo ruolo sindacale; insieme all’organizzazione sindacale ha quindi promosso azione risarcitoria nei confronti del dirigente, inizialmente anche in sede penale per abuso d’ufficio. Dopo vari gradi e un precedente intervento della Cassazione, il giudice di rinvio ha riconosciuto un danno da lesione degli interessi sindacali, liquidandolo equitativamente, ma ha escluso il danno da demansionamento. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 394 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avrebbe rispettato il principio di diritto e avrebbe dovuto riconoscere anche il danno da demansionamento; 2) violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., contestando la liquidazione equitativa del danno come arbitraria e immotivata; 3) e 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 111 Cost., censurando la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio e la motivazione posta a suo fondamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il precedente giudizio di legittimità non aveva imposto il riconoscimento del danno da demansionamento, ma solo il suo accertamento in concreto, con onere per i danneggiati di allegare e provare il pregiudizio non patrimoniale; il giudice di rinvio, riconoscendo soltanto il danno da lesione dell’interesse sindacale, non ha violato il vincolo del rinvio. Ha respinto il secondo motivo osservando che la liquidazione equitativa è sindacabile in cassazione solo se la motivazione non renda comprensibile il criterio seguito, mentre nella specie la Corte territoriale aveva indicato parametri concreti, in particolare la breve durata della lesione. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo, ritenendo legittima e adeguatamente motivata la compensazione delle spese, giustificata dalla novità e complessità della questione e dall’esito alterno della lite nei diversi gradi. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato in cassazione, ma nel caso concreto tale principio imponeva solo l'accertamento della sussistenza del danno, non il suo automatico riconoscimento.
La motivazione è sufficiente se rende percepibile il percorso logico della liquidazione equitativa e delle spese.
La censura di nullità per difetto di motivazione non è accolta quando la decisione consente di comprendere la ratio della liquidazione.
La motivazione può essere sintetica ma deve rendere intelligibile il criterio di decisione seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione non apparente; nel caso di specie la motivazione sulla liquidazione e sulla compensazione delle spese è stata ritenuta adeguata.
La regola della soccombenza è richiamata ma, nel caso concreto, la compensazione è stata ritenuta giustificata da specifici giusti motivi.
Nel regime applicabile, la compensazione totale o parziale delle spese è ammissibile se sorretta da adeguata motivazione o se le ragioni sono desumibili dalla decisione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
È richiamata quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il vincolo derivante dalla cassazione riguarda il principio di diritto effettivamente enunciato: non può essere imposto al giudice di merito un esito predeterminato se la decisione di legittimità aveva richiesto soltanto un accertamento in concreto del pregiudizio.
- Il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa: deve essere allegato e provato dalla parte interessata, ma la prova può essere fornita anche mediante presunzioni e valutazioni prognostiche fondate su fatti obiettivi emersi in causa.
- La liquidazione equitativa del danno è insindacabile in cassazione quando la motivazione evidenzi il percorso logico seguito e i parametri concreti utilizzati per la quantificazione, come la durata e l’intensità della lesione.
- La compensazione delle spese per giusti motivi è legittima se la decisione evidenzia elementi quali la novità o complessità della questione, l’oscillazione degli esiti nei vari gradi o altre ragioni oggettive, anche se la parte sia risultata complessivamente vittoriosa solo in parte.
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