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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41583/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX perché l'atto era stato sottoscritto dall'Avvocato Settesoldi, il quale non aveva difeso l'imputato in primo grado e non risultava espressamente nominato "a tal fine" (ossia con procura speciale per proporre impugnazione). Il ricorrente ha dedotto che l'Avv. Settesoldi era l'unico difensore di fiducia e che, stante la presenza dell'imputato in primo grado, non era necessaria una procura speciale per impugnare; inoltre ha richiamato l'inapplicabilità del previgente art. 581, comma 1-quater c.p.p. (ora abrogato). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse introdotto un requisito (la procura speciale con espressa finalità di impugnare) non previsto dall'art. 571 c.p.p., comma 3, e che il mandato conferito dopo la sentenza si debba presumere finalizzato anche alla proposizione dell'impugnazione salvo specifici dubbi emergenti da ragioni contingenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello, e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio di impugnazione. In sostanza la Cassazione ha escluso l'esigenza di una procura speciale contenente l'esplicita finalità di impugnare quando il mandato al nuovo difensore è conferito dopo la sentenza di primo grado, applicando il principio del favor impugnationis. Decisione resa il 21/10/2025; ricorso trattato con rito cartolare.

Norme richiamate

  • art. 571 cod. proc. pen.

    comma 3: può proporre impugnazione il difensore dell'imputato «al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine»

    La Corte ritiene che la norma non richieda il rilascio di una procura speciale con esplicita indicazione della finalità di proporre impugnazione; il mandato conferito dopo la sentenza si presume comprensivo anche del potere di impugnare.

  • art. 581 cod. proc. pen. (menzionato)

    art. 581, comma 1-quater (previgente), richiedeva il rilascio di apposito mandato ad impugnare con dichiarazione o elezione di domicilio

    La norma è stata richiamata dal ricorrente come riferimento storico; la Corte osserva che tale previsione era stata abrogata e non può giustificare l'introduzione di un obbligo aggiuntivo rispetto all'art. 571 c.p.p.

  • art. 572 e art. 582 cod. pen.

    Articoli indicati come il titolo di reato per la condanna di primo grado; citati per contestualizzare la sentenza impugnata (nessuna interpretazione giuridica particolare ricavabile dal testo oltre alla qualificazione dei reati).

  • principio del "favor impugnationis"

    Principio applicato dalla Corte per interpretare la disciplina delle impugnazioni in senso favorevole all'esercizio del diritto di impugnare, evitando di porre requisiti formali non espressamente previsti dalla legge.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore dopo la sentenza di primo grado si presume comprensiva del potere di proporre impugnazione, senza necessità di una procura speciale che espliciti la finalità di impugnare, salvo che sussistano elementi concreti che creino un dubbio sull'oggetto del mandato.
  • Non è consentito al giudice di interpretare l'art. 571 c.p.p. imponendo requisiti formali aggiuntivi non previsti dalla norma, a pena di rendere più gravoso l'esercizio del diritto di impugnare.
  • In caso di contestazione formale sulla legittimazione del difensore a proporre impugnazione, la Corte di Cassazione tende a favorire l'ammissibilità dell'impugnazione (favor impugnationis) per evitare l'estinzione di diritti processuali per mere formalità.
  • Per evitare contestazioni procedurali, è comunque consigliabile documentare chiaramente la nomina del nuovo difensore e, quando possibile, includere esplicitamente la procura ad impugnare; ciò previene controversie e ritardi nella trattazione dell'appello.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile per presunte carenze formali imputabili alla designazione del difensore, la Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare gli atti alla corte di merito perché valuti il merito dell'impugnazione.

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